Dichiarazioni spontanee

Dopo che le parti hanno formulato le proprie richieste di prova, il presidente informa l’imputato che egli ha la facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all’oggetto dell’imputazione e non intralcino l’istruzione dibattimentale (art. 494 co. 1). Tali dichiarazioni spontanee sono un atto diverso dall’esame dell’imputato, dal momento che questo, non offrendosi al controesame della parte avente un interesse opposto, non rischia di essere messo in difficoltà da domande della controparte.

Ammissione delle prove

Il giudice decide sulle richieste di ammissione delle prove senza ritardo con ordinanza. Le parti, peraltro, hanno diritto di sapere immediatamente quali sono i mezzi di prova di cui possono disporre nel momento in cui stanno per affrontare l’istruzione dibattimentale.

Nella categoria della prova contraria rientrano anche le prove ex adverso, ossia le prove che diventano rilevanti soltanto all’esito dell’escussione delle prove orali. Tale rilevanza differita comporta che l’ammissione di tali prove possa essere richiesta soltanto dopo che si sia verificata l’escussione della prova principale e che questa abbia dato un determinato risultato (es. se il testimone A nega l’esistenza del fatto x, la controparte può indicare una fonte B (prova ex adverso) dal quale risulta il contrario).

Istruzione dibattimentale

L’istruzione dibattimentale, la seconda fase del dibattimento, è suddivisa in porzioni di tempo (denominati casi ) all’interno delle quali si dà luogo all’assunzione delle prove richieste dalla singola parte ed ammesse dal giudice. Ai sensi dell’art. 496 co. 1, l’istruzione dibattimentale inizia con l’assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l’assunzione di quelle richieste da altre parti (parte civile e imputato) . L’ordine istruttorio rispetta i due principi:

  • dell’onore della prova (art. 27 co. 2 Cost.): il caso dell’accusa procede quello della difesa perché spetta a colui che accusa provare la reità dell’imputato;
  • della disponibilità della prova (art. 190 c.p.p.): l’ultimo caso è quello dell’imputato poiché questi ha diritto di conoscere l’esito delle prove a carico.

La successione dei casi prevista dal codice può essere modificata soltanto ove tutte le parti concordino un ordine diverso (principio della disponibilità della prova) (art. 496 co. 2). Il caso dell’accusa, come quello della difesa, comprende l’assunzione delle prove orali diverse dall’esame delle parti e le letture che la parte stessa richiede in quanto necessarie a svolgere la propria argomentazione. Nel singolo caso, quindi, sono sentiti testimoni, periti e consulenti tecnici.

Quello che il codice denomina esame delle parti non è inserito né nel caso dell’accusa né in quello della difesa. Ai sensi dell’art. 150 disp. att., l’esame delle parti deve avere luogo appena terminata l’assunzione delle prove a carico dell’imputato , ossia subito dopo il caso del pubblico ministero ma prima di quello della difesa. Tale collocazione dell’esame è giustificata dalla necessità di evitare che l’imputato modelli le sue dichiarazioni su ciò che hanno affermato i testi a discarico . Le parti che hanno richiesto l’esame o vi hanno consentito vengono escusse nell’ordine previsto dall’art. 503 co. 1: la parte civile che non sia stata sentita come testimone, il responsabile civile ed il civilmente obbligato e l’imputato.

Ordine delle prove all’interno del singolo caso

All’interno del singolo caso l’ordine nel quale vengono assunte le prove è stabilito dalla parte che ha richiesto le stesse: l’art. 497 co. 1, infatti, dispone che i testimoni (periti e consulenti tecnici) sono esaminati nell’ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati (principio argomentativo della prova). Il potere di stabilire l’ordine interno al proprio caso, peraltro, vale anche per le prove diverse da quelle orali.

All’interno del caso dell’accusa e di quello della difesa possono quindi essere assunti od acquisiti tutti i mezzi di prova: le prove reali (es. esame del corpo del reato), le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, le perizie e i confronti. Possono anche essere ammessi i mezzi di ricerca della prova (es. ispezione) e rientrano all’interno del singolo caso anche la lettura dei documenti ammessi e quella degli atti compiuti in fasi precedenti, se consentita dalla legge.

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