I poteri processuali delle parti e del giudice si esercitano mediante il compimento di atti. La legge, in particolare, individua i requisiti di forma-contenuto propri di ciascun atto processuale. Dall’art. 156 co. 2 e 3, tuttavia, si desume che, a prescindere dalle singole previsioni di legge, l’elemento centrale quanto ai requisiti formali è che il singolo atto sia munito dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo:

  • non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge (art. 156 co. 1): tale regola di rigido formalismo viene immediatamente smentita dai due commi successivi;
  • un atto, pur munito di tutti i requisiti formali richiesti a pena di nullità, è ugualmente nullo quando manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo ;
  • nonostante la mancanza di un requisito formale richiesto a pena di nullità (co. 1) o comunque indispensabile per lo scopo dell’atto (co. 2), la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (co. 3). Il concreto raggiungimento dello scopo, quindi, determina sanatoria per convalidazione oggettiva dell’atto nonostante il difetto di requisiti formali.

Occorre a questo punto individuare con precisione cosa debba intendersi per scopo del singolo atto processuale. Secondo Proto Pisani lo scopo dei singoli atti processuali sta nel consentire agli altri soggetti del processo di esercitare quei poteri processuali che la norma attribuisce loro. La legge in tanto sanziona con la nullità un atto processuale per difetto di requisiti di forma-contenuto, in quanto il singolo vizio non ha consentito alla controparte di esercitare il potere processuale che la norma attribuisce. Per questo l’art. 156 co. 3 dispone la sanatoria per convalidazione oggettiva della nullità a seguito del raggiungimento dello scopo e l’art. 157 co. 2 dispone la sanatoria per convalidazione soggettiva della nullità qualora la parte nel cui interesse era posto il requisito di forma-contenuto mancante rinunci di far valere la nullità nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso

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