Ai fini della valida instaurazione e del valido svolgimento del processo le leggi processuali richiedono una triplice serie di requisiti:

  1. che i singoli atti del processo rispettino requisiti di forma-contenuto (formali) più o meno analiticamente indicati dalla legge;
  2. che gli atti si snodino secondo una sequenza temporale più o meno analiticamente predeterminata, nel rispetto talvolta di termini perentori;
  3. che gli atti siano posti in essere da soggetti muniti di determinati requisiti extraformali o soggettivi (es. competenza del giudice, legittimazione ad agire).

Il principio generale è quello secondo cui il processo di cognizione mira a concludersi con pronunce di merito, mentre eccezionali sono le ipotesi in cui la violazione di norme disciplinatrici del processo impone che questo si concluda mediante sentenze assolutrici dall’osservanza del giudizio . Detto questo occorre sottolineare che il nostro codice, mentre detta una disciplina unitaria dei requisiti formali, non altrettanto fa riguardo ai requisiti extraformali.

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