Occorre individuare i provvedimenti che, pur presentando affinità di funzioni e struttura con il provvedimento di cui agli artt. 669 bis ss., non risultano provvedimenti cautelari:

  • sono da escludere per difetto dei requisiti di strumentalità e provvisorietà i provvedimenti sommari idonei a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso (attitudine al giudicato), giustificati da esigenze di economia dei giudici (es. procedimento per ingiunzione ex art. 633 ss.) o da esigenze di urgenza (es. procedimento di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 della l. n. 300 del 1970);
  • sono da escludere per difetto del requisito del periculum i provvedimenti sommari semplificati esecutivi dotati solo di efficacia esecutiva ma privi di qualsiasi idoneità a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso (non attitudine al giudicato) (es. ordinanza non impugnabile ex art. 306 co. 4, con la quale il giudice istruttore liquida le spese in caso di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio);
  • sono da escludere per difetto del requisito del periculum i provvedimenti di condanna con riserva di eccezioni, i quali sono destinati a perdere efficacia solo in caso di accoglimento delle eccezioni riservate.
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