La nuova disciplina civilistica dei provvedimenti relativi ai figli
Il legislatore è intervenuto anche sull’ulteriore tema, collegato alla crisi del consorzio coniugale e quindi alle vicende della separazione dei coniugi, nonché dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, che investe in particolare la condizione dei figli, sia minorenni, sia giunti alla maggiore età, sia nati in costanza di matrimonio, sia nati dai genitori non coniugati.
Il testo novellato dalla riforma, che istituisce una disciplina uniforme anche per gli aspetti concernenti la prole, riconosce esplicitamente il diritto del minore a mantenere un rapporto non più esclusivo o quanto meno prevalente con uno solo dei genitori (l’affidatario) , ma al contrario a «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi».
Di ciò si deve tener conto anche nella prospettiva più strettamente processuale dei giudizi di separazione e divorzio, nonché dei procedimenti per la revisione delle misure riguardanti la prole o per la soluzione delle controversie relative alla potestà genitoriale o alle modalità di affidamento.
La nuova normativa uniforme poggia sul principio della «bigenitorialità», che si concreta nell’opzione primaria che la legge reca in favore dell’affidamento condiviso, il quale deve, tuttavia, lasciare il passo all’affidamento esclusivo quando il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro coniuge sia «contrario all’interesse del minore».
Il giudice, nell’adottare il provvedimento di affidamento esclusivo, deve per quanto possibile far salvo il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Nella normativa, si riconosce che la «potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori». Pertanto, le decisioni di maggior interesse per i figli, che riguardano l’istruzione, l’educazione e la salute, devono essere assunte dai genitori «di comune accordo», tenendo conto «delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli» .
Fermo restando che l’obbligo di mantenimento incombe sui genitori «in misura proporzionale al proprio reddito», l’assolvimento di quest’obbligo può essere assicurato, non solo nella forma tradizionale della corresponsione di un assegno periodico, ma anche con il pagamento diretto di spese concernenti il minore, che potrebbe riguardare le spese di istruzione, i soggiorni all’estero, attività sportive e così via.
Ove risulti «necessario», il giudice potrà sempre disporre la corresponsione di un assegno periodico. Il giudice, nella determinazione di tale assegno, deve osservare il principio di proporzionalità, prendendo come parametri sia la condizione del minore che quella dei coniugi; egli dovrà tener conto:
-
delle attuali esigenze del figlio
-
del tenore di vita da questi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori
-
dei suoi tempi di permanenza presso ciascun genitore
-
delle risorse economiche dei coniugi
-
della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Importante è quindi il dovere gravante sul ricorrente e sul convenuto di allegare al ricorso e alla memoria le ultime dichiarazioni dei redditi.
Al giudice, viene conferito del potere eccezionale di disporre d’ufficio un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi dai coniugi, quando le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non siano sufficientemente documentate.
Al giudice è consentito, con riferimento ai profili del mantenimento e dell’affidamento, di assumere anche d’ufficio mezzi di prova e di disporre l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore, se capace di discernimento.
Anche per l’ulteriore questione dell’assegnazione della casa familiare viene sancita la regola secondo la quale si deve tener prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Ma il godimento della casa coniugale, della cui assegnazione il giudice deve tenere ovviamente conto nel regolamento dei rapporti economici tra i genitori, è sottoposto ad un regime speciale, che ha riguardo alle vicende di vita delle persone che hanno visto il loro rapporto coniugale allentato con la separazione o dissolto con il divorzio.
Per tale motivo viene sancita la regola per cui il diritto di uno dei coniugi al godimento della casa coniugale viene meno:
- se il coniuge assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente in quella casa
- conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio
Provvedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati ed ai figli maggiorenni
L’art. 155 quinquies, c 10 , cc prevede per tutti i figli maggiorenni «non indipendenti economicamente», la possibilità che il giudice, «valutate le circostanze», disponga il pagamento di un assegno periodico, assegno che, salva diversa determinazione del giudice, viene versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
L’applicabilità della normativa sostanziale sin qui esaminata è estesa anche ai figli di genitori non coniugati. Ciò rappresenta un riconoscimento implicito della famiglia di fatto, ma limitatamente ad un aspetto che è particolarmente bisognoso e meritevole di tutela e di intervento legislativo: la condizione dei figli di genitori non coniugati.