Per quanto riguarda i poteri degli interventori va detto che:

1) gli interventori principali e quelli litisconsortili esercitano con la loro domanda un’autonoma azione per cui essi hanno gli stessi poteri processuali delle parti e sono soggetti agli stessi problemi applicativi che si riscontrano in caso di litisconsorzio facoltativo originario dato che mentre con il litisconsorzio facoltativo originario si realizza la trattazione unitaria di più cause connesse fin dall’inizio con gli interventi principali e litisconsortili questa unitarietà viene realizzata in un momento successivo. In entrambi i casi comunque la ragione giustificatrice è data dall’esigenza di economia processuale e da quella di evitare il formarsi di giudicati contrastanti.

2) gli interventori dipendenti invece anche se la legge non lo dice espressamente si trovano in una posizione processuale subordinata a quella delle parti originarie per cui essi pur potendo assumere iniziative indirizzate ad influenzare la formazione del convincimento del giudice producendo prove e documenti non possono tuttavia:

a) fissare il tema decidendum

b) proporre eccezioni processuali o di merito riservate al potere dispositivo delle parti

c) influire sul regolare svolgimento del processo per cui se le parti originarie rinuncia all’azione essi non possono impedire l’estinzione.

d) compiere atti che importino direttamente o indirettamente disposizione del diritto sostanziale controverso ad es. una transazione

e) proporre impugnazione contro la sentenza ed è dubbio se debbano essere presenti all’impugnazione proposta dalle parti originarie (a nostro modo di vedere la risposta è positiva)

Concludendo va chiarito che gli interventi avvengono mediante comparsa formata ai sensi dell’art. 167 c.p.c. depositata in cancelleria o in udienza. In caso di deposito in cancelleria il cancelliere ne deve dare notizia alle altre parti mediante biglietto di cancelleria mentre nel caso di deposito in udienza l’interveniente deve provvedere alla notifica alla parte contumace. L’intervento può aver luogo fino a che non siano precisate le conclusioni e l’interveniente deve accettare la lite allo stato degli atti tranne il caso in cui sia un litisconsorte necessario.

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