Gli amministratori possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale e che quindi sono diretti al perseguimento dello scopo sociale (atti di ordinaria amministrazione). Se gli amministratori possono compiere tutti gli atti inerenti alla gestione aziendale e al funzionamento dell’azienda nelle sue strutture attuali non è loro consentito modificare la struttura industriale e finanziaria dell’azienda stessa in quanto solo l’assemblea dei soci può avere tale potere e quindi solo con una deliberazione dell’assemblea potrebbe essere alienato un ramo d’azienda, un pacchetto azionario o una partecipazione maggioritaria in un’altra società.
Nomina degli amministratori
Per le società per azioni la legge prevede le particolari seguenti cause di ineleggibilità degli amministratori le quali, se si verificano quando la nomina è avvenuta funzionano come cause di decadenza: interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporti l’interdizione dai pubblici uffici, incapacità di esercitare uffici direttivi. Tale disciplina è applicabile anche per i soci accomandatari nell’accomandita per azioni. Inoltre lo statuto può richiedere per la carica di amministratore la presenza di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza anche con specifico riferimento ai codici di comportamento di particolari categorie o società di gestione di mercati e in tal caso anche questi requisiti funzionano, a nomina avvenuta, come cause di decadenza.
Inoltre nel sistema monistico almeno un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione deve essere in possesso, se lo statuto lo prevede, dei requisiti previsti da tali codici e, anche se lo statuto non lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci. Norme particolari sono poste dalla legge per le società che emettono strumenti finanziari quotati in borsa per le quali sono richiesti requisiti di indipendenza per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione (due se i membri sono superiore a 7) e del consiglio di gestione (se i membri sono superiore a 4) e la legge stessa dispone che se tali requisiti vengono meno l’amministratore indipendente decade dalla carica e che i soggetti che svolgono compiti di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per gli organi di controllo.
La legge dispone per le società per azioni il principio per cui la nomina degli amministratori (salvo i primi che vengono nominati nell’atto costitutivo) spetta all’assemblea ordinaria (o al consiglio di sorveglianza nelle società dualistiche). Tale principio che trova alcune eccezioni ( ad es. per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la nomina di un membro indipendente è riservata ai titolari di strumenti finanziari) tuttavia non può essere derogato dallo statuto (pena l’illegittimità di tale deroga).
Diverso è il problema invece di clausole di accordi tra i soci che riconoscono alla minoranza il diritto di designare amministratori o sindaci o accordi con finanziatori che riservano ad essi il diritto di eleggere un amministratore della società. Tali accordi, se non si traducono in clausole statutarie, sono patti parasociali (in particolare sindacati di voto) e quindi possono produrre solo effetti obbligatori tra coloro che li hanno posti in essere e non sono vincolanti per la società. Ne deriva che di fronte all’inadempimento degli obblighi assunti non è possibile invalidare la nomina degli organi sociali operata in violazione dell’obbligo stesso.
L’atto di nomina così come l’atto di revoca sono atti unilaterali e il fatto che l’amministratore debba accettare la carica non lo tramuta in atto contrattuale in quanto esso è soltanto una condizione di efficacia della nomina stessa. Neanche trasforma l’atto di nomina in atto contrattuale il fatto che l’amministratore debba tenere particolari comportamenti (diligenza nelle funzioni, divieto di concorrenza) e che sia previsto per esso un compenso. I compensi degli amministratori delle società per azioni, che possono consistere nella partecipazione agli utili e nel diritto di sottoscrivere ad un prezzo determinato azioni di futura emissione (stock options) sono stabiliti nell’atto di nomina o dall’assemblea
Per quanto riguarda invece la società a responsabilità limitata la legge non prevede nulla al riguardo rimettendo il tutto all’autonomia privata. Gli amministratori cessati devono essere sostituiti e in linea di principio la sostituzione viene effettuata dall’organo che ha compiuto la nomina. Tuttavia nella società per azioni la legge prevede il meccanismo della cooptazione che consente agli amministratori in carica, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, di nominare gli amministratori che sono venuti a mancare nel corso dell’esercizio. Tale sistema può essere adottato solo se rimane in carica la maggioranza degli amministratori e comunque è soltanto provvisorio in quanto gli amministratori nominati in tal modo restano in carica solo fino alla prossima assemblea.
Quando invece viene meno la maggioranza degli amministratori la nomina viene operata dall’assemblea convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica e gli amministratori in tal modo nominati scadono insieme a quelli originari. Lo statuto può anche prevedere che la cessazione di alcuni amministratori comporti anche la cessazione degli altri e in tal caso gli amministratori rimasti in carica o il collegio sindacale devono convocare d’urgenza l’assemblea, Tale disciplina è applicabile per le società che adottano il sistema tradizionale o monistico mentre per quelle che adottano il sistema dualistico è il consiglio di sorveglianza a convocare l’assemblea.
Nelle società in accomandita per azioni la sostituzione dell’amministratore cessato è deliberata dall’assemblea con la maggioranza prescritta per l’assemblea straordinaria e il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario. In questa società la cessazione di tutti gli amministratori comporta lo scioglimento della società se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica. Durante questo periodo l’organo di controllo nomina un amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria amministrazione che però non assume la qualità di socio accomandatario. Nelle società per azioni la nomina degli amministratori deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla nomina e l’atto deve indicare quali amministratori hanno la rappresentanza della società e se il potere di rappresentanza è congiunto o disgiunta.
Cessazione dall’ufficio. Revoca degli amministratori
L’amministratore cessa dalla carica per morte, per scadenza del termine stabilito all’atto della nomina, per il verificarsi di una causa di decadenza, per rinuncia o per revoca. Per la società a responsabilità limitata la relativa materia viene regolata dall’atto costitutivo. Nelle società per azioni invece la legge stabilisce che gli amministratori sono sempre revocabili salvo il diritto dell’amministratore ad un risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa e tale principio vale anche per le società in accomandita per azioni nelle quali la revoca deve essere deliberata con la maggioranza richiesta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria.
Soltanto se l’amministratore è stato nominato dallo stato o da un ente pubblico il potere di revoca compete all’organo che lo ha nominato, se però la revoca è per giusta causa essa può essere deliberata anche dall’assemblea nel caso in cui non vi provveda l’ente che ha effettuato la nomina. Nel caso di cessazione per decorso del termine gli amministratori restano in carica finchè il consiglio di amministrazione non viene ricostituito mentre nel caso di rinuncia essa ha effetto immediato se resta in carica la maggioranza dei membri o in caso contrario dal momento in cui con la nomina dei nuovi amministratori la maggioranza viene ricostituita.