L’ordinanza dell’art. 186 quater si differenzia dai provvedimenti dei due articoli perché non rappresenta un provvedimento sommario, quanto piuttosto un provvedimento a cognizione piena, sebbene a decisione semplificata:

  • i presupposti per l’emanazione della ordinanza sono (co. 1):
    • l’esaurimento della istruzione;
    • l’istanza di parte;
    • la domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento di somme oppure alla consegna o al rilascio di beni mobili od immobili;
    • la formula limiti in cui il giudice ritiene già raggiunta la prova , per quanto non estremamente felice, ha permesso alla dottrina di ritenere che l’ordinanza dell’art. 186 quater rappresenti un provvedimento a cognizione piena;
    • l’ordinanza è titolo esecutivo ma risulta revocabile con la sentenza che definisce il giudizio (co. 2);
    • l’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione ha un impatto forte nel prosieguo del processo, sia perché l’emanazione della ordinanza dovrebbe eliminare o quantomeno ridurre l’interesse delle parti alla sentenza, agevolando fenomeni di estinzione, sia perché al convenuto deve essere concesso qualche meccanismo per far valere il proprio diritto di difesa. Per tale ragione il legislatore ha previsto che:
      • se dopo la pronuncia della ordinanza il processo si estingue l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza (co. 3);
      • l’ordinanza acquista efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto della istanza se la parte intimata non manifesta, entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla sua comunicazione, la volontà che sia pronunciata la sentenza (co. 4).
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