La crisi di cooperazione che costituisce l’occasione del processo, oltre che in una violazione in senso stretto, può consistere anche nella mera contestazione del diritto altrui: in presenza di contestazioni della titolarità del diritto altrui, infatti, il bisogno di tutela giurisdizionale rappresenta un bisogno di certezza legale. Di qui la necessità di ammettere che, alla presenza di crisi di cooperazione che non siano ancora a livello di violazione, il titolare del diritto possa mettere in moto il processo per ottenere un provvedimento di mero accertamento del suo diritto.

Mediante il filtro dell’art. 100, il titolare del diritto:

  • ha interesse ad agirein mero accertamento quando:
    • un terzo affermi di essere titolare dello stesso diritto, di un diritto prevalente o di un diritto reale limitato sullo stesso bene;
    • un terzo contesti l’esistenza del diritto, allegando un fatto estintivo del diritto stesso;
    • non ha interesse ad agire in mero accertamento se sussiste una contestazione del diritto da parte di un soggetto che non si afferma anche titolare dello stesso: una situazione del genere, infatti, è inidonea a determinare qualsiasi pregiudizio di una certa concretezza.

Essendo il giudice chiamato a dirimere una controversia relativa a diritti, l’attività svolta in ipotesi di mero accertamento si qualifica come contenziosa in quanto diretta a reprimere l’incertezza creata dal vanto o dalla contestazione altrui

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