L’azione è diritto alla tutela giurisdizionale: quindi esisteranno tanti tipi di azione quanti sono i tipi di attività di tutela giurisdizionale. Riguardo all’azione di cognizione, ci sono poche osservazioni ulteriori da fare rispetto a quanto detto fin’ora, dato che il discorso sull’azione si è svolto proprio riferendosi alla cognizione. Ora rilevare che in relazione ai 3 tipi di attività di cognizione presi in esame, si distingue tra:

Azione di mero accertamento. Essa introduce un processo di cognizione destinato a chiudersi con una sentenza di mero accertamento. In questo caso l’interesse ad agire è determinato non dalla affermazione della violazione, bensì dalla affermazione della contestazione. Se si è davanti a una contestazione in senso affermativo (cosiddetto ”vanto di un diritto”), si parla di azione di mero accertamento negativo, in contrapposizione al mero accertamento affermativo. L’azione è allora di accertamento mero quando l’esigenza di tutela emerge nella domanda come conseguente all’affermazione di un diritto semplicemente contestato o vantato, quindi abbisognevole solo di certezza obiettiva.

Azione di condanna. Essa introduce un processo di cognizione destinato a chiudersi con una sentenza di condanna. Essa è basata sulla violazione. Quindi postula un quid pluris rispetto all’accertamento mero, cioè l’accertamento della eseguibilità forzata (quindi la condanna è titolo esecutivo per l’esecuzione forzata). L’azione è di questo tipo quando la domanda contiene l’affermazione di un diritto violato e quindi c’è bisogno di un conseguente bisogno di restaurazione sul piano materiale. Quindi la sentenza di condanna apre la via all’esecuzione forzata, fondando l’azione esecutiva. Si hanno poi alcuni tipi di azioni di condanna che presentano alcuni contenuti speciali (cosiddette “condanne speciali”):

a) “condanna generica” (278C.P.C.): essa è la condanna sul solo “se” o “an” di una prestazione, lasciando la pronuncia sul “quantum” ad altra fase dello stesso processo o ad un eventuale processo successivo. Il 278 dice proprio che l’organo che ha il compito specifico di pronunciare la sentenza può pronunciare condanna generica, con una sentenza che si chiama “non definitiva” (si vede dopo).

b) “condanna condizionale”: essa va letta nel senso per cui il giudice fa dipendere l’eseguibilità della condanna al verificarsi di una certa condizione. Invece nel senso che la condizione appartenga al diritt sostanziale accertato (esempio: il diritto di Tizio al pagamento di 100 da parte di Caio si verificherà un certo evento) è meglio parlare di “condanna a prestazione condizionata” in quanto la sentenza potrà esser di condanna solo dopo l’avveramento della condizione, mentre prima sarà di accertamento mero.

c) “condanna in futuro”: essa è una condanna ad una prestazione assoggettata a un termine, il quale non è ammissibile in via generale, in quanto di regola prima della scadenza non può esserci violazione. Ci sono però dei casi in cui la legge configura delle autentiche condanne in futuro: ad esempio 657 1° C.P.C. della “convalida dello sfratto per finita locazione prima della scadenza, nonché anche le “condanne a prestazioni alimentari o di mantenimento”.

d) “azioni di accertamento con prevalente funzione esecutiva”. Esse sono azioni che introducono procedimenti di cognizione-condanna la cui specialità consiste in ciò che per conseguire più rapidamente possibile l’accesso all’esecuzione forzata, si svolgono in maniera più accelerata, ossia con cognizione sommaria. In alcuni casi la cognizione è sommaria perchè superficiale (esempio: 633 C.P.C. e ss. sul procedimento ingiuntivo) ovvero la sommarietà può derivare da “incompletezza” come es. nelle “condanne con riserva”

Azione costitutiva. Essa introduce un processo di cognizione destinato a chiudersi con sentenza costitutiva. Essa, oltre ad accertare il diritto ad una modificazione giuridica, contemporaneamente realizza il quid pluris rispetto all’accertamento, ossia la modificazione giuridica. In questo tipo di sentenza, l’ulteriore attuazione del diritto accertato può compiersi subito e direttamente dal giudice, dal momento che per attuarla non bisogna operare nel mondo materiale, ma solo nel mondo degli effetti giuridici (cioè un mondo in cui l’organo giurisdizionale è onnipotente),mentre nella sentenza di condanna il giudice non può che rimandare l’attuazione effettiva del diritto ad un’attività tutelatrice ulteriore, che andrà compiuta dall’organo esecutivo.

Azione preventiva (non è un tipo autonomo). Non è autonoma perchè, parlando di essa, non si fa che evidenziare il fenomeno per cui la tutela giurisdizionale può talora assolvere alla funzione di prevenire anziché reprimere la violazione.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento