L’iscrizione della causa a ruolo, la designazione del giudice istruttore e il differimento dell’udienza

una volta proposta, la causa deve giungere al giudice istruttore per la trattazione e anche per la decisione. La causa viene dunque iscritta a ruolo all’atto della prima costituzione di una delle parti. Il cancelliere iscriverà la causa a ruolo generale e formerà il fascicolo d’ufficio. Presenterà poi il fascicolo al presidente del tribunale per la nomina del giudice istruttore o se il tribunale è diviso in più sezioni per la assegnazione alla sezione il cui presidente provvederà poi alla nomina.

Se il giorno fissato il giudice istruttore non tiene udienza la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato ma la norma aggiunge che il giudice istruttore può differire con decreto da emettere entro 5 giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di 45 giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituire la nuova data della prima udienza. La funzione dell’eventuale rinvio è di consentire al giudice istruttore di non tenere una prima udienza a vuoto per l’accumulo con altre cause.

La ritardata e la mancata costituzione delle parti. La contumacia

la cadenza degli atti delle parti deve essere rigorosamente stabilita: deve essere fatto obbligo all’attore di costituirsi in limine litis rendendo così consultabili per il convenuto prima della costituzione la sua procura e soprattutto i documenti che gli offre in comunicazione. Nel giudizio ordinario invece il legislatore stabilisce in linea di principio che se una delle parti si è costituita entro il limite rispettivamente a lei assegnato l’altra può costituirsi successivamente fino alla prima udienza ma ha anche alterato la parità delle armi al proposito stabilendo che in tal caso restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’art.167.

Il convenuto se non vuole incorrere nella decadenza dalle domande riconvenzionali dalle eccezioni e dalla chiamata di terzi deve costituirsi nei termini e nelle forme stabiliti dagli art.166 e 167, anche quando l’attore non si sia ancora costituito e quindi senza conoscere i documenti da offerti, articolando la sua difesa sulla base della mera lettura dell’atto di citazione. La discriminazione irragionevole creata tra l’attore e il convenuto e la condizione di minorata difesa fatta al convenuto da questa disposizione appaiono evidenti ora che la decadenza per il convenuto è stata estesa alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti il processo entra in uno stato di quiescenza e può essere riassunto entro un anno dalla scadenza del termine stabilito per la costituzione del convenuto altrimenti si estingue. Se invece una sola parte si è costituita in termini l’altra parte che non si costituisca neppure alla prima udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore. Se il convenuto non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla e la rinnovazione impedisce ogni decadenza.

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