La disciplina della fase introduttiva si conclude con la normativa concernente l’intervento volontario e l’intervento coatto. In riguardo all’intervento volontario, esso rimane regolato dall’art.105 cpc. La norma ammette che possano intervenire diverse categorie di terzi:

  • intervento principale → terzo che fa valere un proprio diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio nei confronti di entrambe le parti originarie. Il terzo deduce in giudizio una situazione soggettiva propria rispetto alle altre parti e con esse incompatibile. È tradizionalmente definito facoltativo a disposizione del terzo. La partecipazione del terzo introduce una nuova lite, non potrà essere disposta la separazione delle cause e la decisione dovrà essere unica
  • intervento litisconsortile o adesivo autonomo → terzo che fa valere un proprio diritto sempre relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio ma nei confronti di una o alcune parti soltanto. Il terzo si presenta quale soggetto di un rapporto diverso ma connesso per l’oggetto o per il titolo con quello già dedotto nel processo. La partecipazione del terzo al giudizio dà luogo ad un litisconsorzio facoltativo successivo. Sarà pertanto possibile la separazione delle cause poiché i rapporti restano distinti.
  • intervento del co-legittimato → un terzo propone nel processo la medesima domanda già proposta da una delle parti. La sua azione è identica a quella della parte cui il terzo si affianca. Non è possibile la separazione delle cause o una decisione disgiunta.
  • intervento adesivo dipendente → terzo che interviene nel giudizio non per far valere un proprio diritto ma limitandosi a sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando il terzo è titolare di una situazione soggettiva dipendente rispetto a quella dedotta in giudizio da una delle parti e tale per cui l’eventuale sentenza a questa ultima sfavorevole sarebbe idonea a recare pregiudizio al terzo. È un mezzo necessario perché il terzo sarebbe comunque soggetto all’efficacia della sentenza. Il suo intervento non influisce sull’ambito dell’oggetto del processo.

In tutti questi casi la forma dell’intervento è sempre la stessa. Il terzo che deve intervenire deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell’art.167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura. Il cancelliere dà notizia dell’intervento alle altre parti se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza. L’intervento può avere luogo fino a che non vengono precisate le conclusioni. Il regime dell’intervento si differenzia da quello precedentemente dettato per il processo ordinario: il testo attuale dispone che il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte. Permane come eccezione alla regola preclusiva solo l’ipotesi che il terzo compaia volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio: che si tratti cioè non di un vero terzo ma di un litisconsorte necessario pretermesso.

Imporre agli intervenienti il ritmo del processo ormai iniziato significa giovare al principio di preclusione ma anche inaridire l’istituto stesso specie per quel che concerne l’intervento principale e l’intervento adesivo autonomo. Le possibilità di ammettere l’interveniente a tutelare il diritto proprio dopo la scadenza del termine preclusivo appaiono forti e diventa difficile accogliere l’interpretazione moderatrice secondo la quale il divieto non è tanto una preclusione per il terzo quanto esprime la sua soggezione alle preclusioni che si sono formate tra le parti a norma di legge cosicché la limitazione degli atti del terzo vale in quanto sia riferita all’attività integrativa della difesa delle parti principali. Sembra che i poteri del terzo siano dunque modellabili su quelli fissati per il convenuto nell’art.167 e per entrambe le parti nell’art.183.

Appare drastica la limitazione all’intervento del terzo. L’intervento principale e l’intervento litisconsortile autonomo non saranno proponibili oltre i termini stabiliti per la costituzione del convenuto. Saranno invece possibili l’intervento del co-legittimato e l’intervento adesivo dipendente. Si ha la tendenza a rendere per quanto possibile semplice e non cumulativo il processo nell’intento di agevolarne la più rapida definizione. Si comprendono quindi pienamente gli sforzi di una apprezzabile dottrina volti a ricavare dal sistema quelle ben più ragionevoli soluzioni che sono state proposte de jure condendo e che sono state così riassunte:

  • determinazione dei poteri dell’interveniente volontario principale e litisconsortile con attribuzione di tutti i poteri di allegazione e di prova della parte da esercitarsi al momento dell’intervento e assoggettamento del solo intervenire adesivo alle preclusioni già maturate per le parti
  • fissazione del termine per l’intervento principale e litisconsortile nell’udienza fissata per la pronuncia sulle istanze istruttorie e del termine per l’intervento adesivo nell’udienza di precisazione delle conclusioni

Il legislatore non ha regolato modi e tempi della difesa delle parti originarie di fronte al terzo interveniente. Sembra dunque necessario un intervento della corte costituzionale che imponga al giudice il potere-dovere di fissare di fronte a intervento del terzo una nuova udienza consentendo alle parti originarie di depositare memoria e opporre le loro difese ed eccezioni entro il termine ordinario per la costituzione antecedente alla nuova udienza. Le questioni relative all’ammissibilità dell’intervento devono essere decise con sentenza insieme col merito ma possono anche essere decise separatamente.

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