Il litisconsorzio in genere si realizza all’atto dell’inizio del processo, ogni volta che ex 103 più parti hanno agito o sono state coinvolte nel processo. Tuttavia l’attuazione del litisconsorzio può avvenire a processo già iniziato, sia a seguito della “integrazione del contradditorio” ex 102 2°, sia quando uno o più soggetti entrano spontaneamente, o sono fatti entrare non spontaneamente, con una “chiamata” attraverso il meccanismo della citazione, in un processo già pendente tra parti (cosiddetto ”fenomeno dell’intervento: volontario o coatto”). Quindi l’intervento appare come il fenomeno di fatto per cui uno o più soggetti entrano o sono fatti entrare in un processo in corso. Esso è quindi un fenomeno di fatto, che può prescindere da ogni legittimazione, nel qual caso il giudice si limiterà a dare atto di tale difetto di legittimazione. Ora, la legge disciplina “l’intervento” sotto il profilo della legittimazione a intervenire o a far intervenire (chiamata in giudizio) per ragioni di necessità o di connessione. Quindi siamo davanti a un caso, quest’ultimo, di litisconsorzio facoltativo per cui la legittimazione all’intervento di un terzo (o alla sua chiamata) si fonda su una connessione oggettiva (in quanto affermata)tra l’azione in corso e quella che il terzo vuole esercitare o che si vuol esercitare verso di lui.

Esaminiamo ora singolarmente le figure.

a)intervento volontario. Con esso il terzo fa valere un suo diritto connesso con l’oggetto del giudizio in corso, per il “petitum” (es. Sempronio rivendica un diritt sulla cosa che costituisce oggetto del processo pendente tra Tizio e Caio)o per la “causea petendi” (es. Tizio afferma di aver subito un proprio danno, di cui chiede risarcimento, dallo stesso fatto illecito commesso da Nero a danno di Rosso e per cui quest’ultimo aveva già instaurato il processo verso Nero). Ora, il terzo interviene non perché la sentenza inter alios sia opponibile a lui e possa pregiudicarlo in diritto, ma per i possibili pregiudizi pratici o “di fatto” che potrebbe subirne: infatti es. se una sentenza passata in giudicato tra Tizio e Caio senza partecipazione di Sempronio dicesse che la cosa è di Caio, Caio potrebbe occultare la cosa frustrando allora un eventuale azione per rivendicare la sua proprietà. Quindi in questo tipo di ipotesi l’ordinamento prevede anche (nell’ipotesi che il terzo non sia intervenuto), l’opposizione di terzo. Ex105 C.P.C. l’intervento volontario può esser di 2 tipi: “principale” se il terzo fa valere un diritto incompatibile con quello di tutte le altre parti (esempio: Sempronio ritiene di esser proprietario della cosa la cui proprietà è disputata tra Tizio e Caio) e “litisconsortile” (o “adesivo autonomo”) se il terzo fa valere il suo diritto solo verso alcune delle parti (esempio: Tizio ha proposto un’azione di negazione di una servitù rispetto ad una parte comune del condominio verso Caio; Nero, altro condomino, ha interesse (ed è legittimato) ad intervenire a far valere il suo diritto, identico a quello di Tizio, verso Caio). Al è disciplinato “l’intervento adesivo” (o “adesivo dipendente”): questo avviene se il terzo non fa valere un diritto proprio, ma si limita ad appoggiare quello di una delle parti (esempio: se il locatore fa una causa verso il conduttore per ottenere lo sfratto, il sub conduttore avrà interesse a sostenere il conduttore). Quindi la posizione del terzo non è autonoma, ma riflessa e condizionata a quella dell’adiuvato.

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