una particolare figura di sentenza non definitiva di condanna è prevista dall’art.278 cpc in virtù del quale quando è già accertata la sussistenza di un diritto ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. Questa disciplina lascia tuttavia aperti alcuni problemi interpretativi, mentre la giurisprudenza ha esteso l’ambito dell’istituto oltre i confini che sembrano tracciati dalla norma:

  • il presupposto della condanna generica è un accertamento pieno non tanto del diritto alla prestazione quanto della sua esistenza. Il giudice deve valutare la potenzialità dannosa del fatto dedotto o meglio la probabilità che l’atto ingiusto abbia determinato un pregiudizio patrimoniale a soggetto leso. Nella fase di liquidazione viene accertato il concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato e pertanto dell’incidenza di questo comportamento sulla misura del risarcimento fino a sopprimerlo per i danni evitabili.
  • nel processo promosso per la pronuncia di una condanna piena, l’istanza per la limitazione del thema decidendum in una prima fase all’an debeatur può essere proposta in ogni momento fino alla precisazione delle conclusioni, non comportando un ampliamento o una modificazione dell’oggetto del processo. Il convenuto può opporsi a questa pur eccezionale frantumazione della decisione e il suo consenso espresso o quanto meno implicito è comunque necessario
  • il creditore può promuovere il giudizio chiedendo la sola pronuncia di condanna generica con riserva di liquidazione in separata sede ossia in altro processo. Il thema decidendum può tuttavia essere ricondotto al giudizio pieno dal convenuto che chieda l’estensione dell’accertamento anche all’eventuale quantum debeatur. Rispetto agli effetti tradizionali della sentenza di condanna, la sentenza di condanna generica non costituisce titolo esecutivo e non può dunque fondare l’esecuzione forzata. Per contro essa è titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. L’allungamento del periodo di prescrizione possa operare unicamente dal passaggio in giudicato della sentenza di liquidazione che completa la condanna. Come accade per le altre sentenze non definitive anche in questo caso il collegio dovrà con ordinanza rimettere la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione dell’istruzione probatoria. Con la stessa sentenza che accerta l’an debeatur, il collegio può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. Sul quantum così liquidato il giudice di primo grado non potrà più tornare. La provvisionale costituisce quindi un provvedimento idoneo a passare in giudicato che può essere modificato solo in sede di impugnazione.
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