Invalidità della fase introduttiva del giudizio di appello:

  • nullità dell’atto di citazione di appello: nessuna norma disciplina espressamente la nullità dell’atto di citazione di appello ma, in considerazione del rinvio exart. 359, si possono ritenere applicabili gli artt. 163 e 164:
    • le nullità relative al sottoatto vocatio in ius sono l’omissione o l’assoluta incertezza circa il giudice adito, le parti e la data della prima udienza, l’omissione dell’avvertimento di cui all’art. 163 n. 7 e l’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dall’art. 163 bis. Tali nullità sono sanate con efficacia retroattiva dalla costituzione spontanea dell’appellato o dalla rinnovazione della citazione di appello entro il termine perentorio indicato dal giudice;
    • le nullità relative al sottoatto editio actionis riguardano la mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione (art. 342). In questo caso, l’operatività dell’art. 329 co. 2 sembra idonea ad escludere che l’atto di citazione di appello nullo per vizi di tale specie sia sanabile nella forma prevista dall’art. 164;
  • inammissibilità: realizzandosi quando manca un presupposto anteriore ed esterno all’atto di appello, l’inammissibilità è sempre rilevabile di ufficio e non conosce sanatoria. L’appello, in particolare, è inammissibile:
    • se nessuna delle parti, in materia di cause inscindibili e dipendenti, provvede all’integrazione del contraddittorio nel termine di sanatoria (art. 331);
    • se viene proposto dopo la decorrenza dei termini di cui agli artt. 325 e ss. o dopo che si è verificato il fenomeno dell’acquiescenza;
    • se viene proposto contro una sentenza inappellabile (art. 339);
    • se, trattandosi di appello incidentale, viene proposto oltre il termine previsto di cui all’art. 343;
    • se la parte, invece di muovere censure specifiche, si limita a chiedere un generico riesame della controversia (discussione).

La conseguenza della dichiarazione di inammissibilità è la non riproponibilità dell’atto di appello, anche se non sono decorsi i termini per appellare (art. 358). Da questo si evince l’importanza di classificare un vizio come inammissibilità o come nullità: mentre la nullità è suscettibile di sanatoria, l’inammissibilità lascia spazio solo alla proposizione di altri mezzi di impugnazione;

  • improcedibilità: tale motivo di invalidità si ha quando mancano determinate attività delle parti successive alla proposizione dell’appello ed espressamente richieste dalla legge. L’improcedibilità dell’appello, in particolare, ricorre in due ipotesi tassative (art. 348):
    • l’appellante non si costituito in termini;
    • l’appellante costituito non compare in prima udienza od omette di comparire anche all’udienza fissata dal collegio con ordinanza non impugnabile.

Ai sensi dell’art. 358, l’appello dichiarato improcedibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.

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