Giudici speciali e sezioni specializzate (se sorge un problema per le sezioni specializzate, esso è un “problema interno”. Il problema della competenza è solo tra organi). Ex 102 2° Costituzione, non si possono istituire giudici straordinari e speciali, bensì possono al massimo istituirsi, presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per certe materie, anche con partecipazioni di cittadini idonei estranei alla magistratura (es. “Sezioni specializzate agrarie presso Tribunali e Corti d’ Appello; “Tribunale per i minorenni”. L’articolo importante per il Tribunale minorenni è il 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Ex Costituzione però si mantengono (anche se con sfavore e col suggerimento alla revisione) i giudici speciali esistenti. Gli unici ex 103 Costituzione da non sottoporre a revisione sono: Consiglio di Stato e Corte dei Conti. Sono rimasti alcuni giudici speciali operanti con cognizione su diritti soggettivi: essi sono Tribunale Regionale (e Superiore) delle acque pubbliche e i Commissari regionali liquidatori degli usi civici. Abbiamo poi giudici speciali che hanno cognizione su diritti e su interessi legittimi, con una giurisdizione completa ed esclusiva sulle rispettive materie: TAR e Cons. Stato. Ad essi ormai è stata sottratta buona parte del lavoro a favore del giudice ordinario del lavoro (d. lgs 80/1998). Per lo stesso decreto legislativo è stata loro attribuita giurisdizione esclusiva per le controversie riguardanti pubblici servizi nonché in materia di urbanistica ed edilizia (in queste controversie i giudici amministrativi possono disporre l’assunzione di mezzi di prova tranne il giuramento e l’interrogatorio formale. Possono pronunciare il risarcimento del danno ingiusto. La l. 205/2000 ha poi esteso al processo amministrativo. alcuni istituti di tutela anticipatoria come il procedimento ingiuntivo e le ordinanze di pagamento, che si trovano al 186 bis e ter C.P.C.). Si hanno poi le Commissioni tributarie di 1° e 2° (provinciali e regionali) (d. lgs 545/1992). Esse giudicano su diritti e hanno natura di giurisdizione speciale. Infine le Authority: esse hanno natura amministrativa

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