Si devono distinguere le ipotesi in cui si è in presenza di:

  1. forme camerali pure: senza alcuna contaminatio con forme contenziose
  2. integrazione delle forme camerali con quelle del processo contenzioso
  3. applicazione integrale delle forme del processo contenzioso

regolamentate dalle norme contenute nel capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura, intitolate «disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio».

L’art. 739 cpc lascia all’interprete l’individuazione dei «provvedimenti che debbono essere pronunciati in camera di consiglio». Il codice, sebbene contenga la suddetta norma «aperta », per stabilire per quali materie si può provvedere in camera di consiglio, offre uno spunto testuale per distinguere le ipotesi in cui si è in presenza di: forme camerali pure; casi in cui si ha l’integrazione delle forme camerali con quelle del processo contenzioso, se non addirittura l’applicazione integrale di queste ultime.

Secondo la lettera dell’art. 739 cpc appartengono alla categoria:

  1. delle forme camerali pure: quei provvedimenti che si chiedono con ricorso al giudice competente e che hanno forma di decreto.
  2. di integrazione delle forme camerali con quelle del processo contenzioso: quei provvedimenti che devono essere richiesti e/ o pronunciati con forme diverse (v. l’uso della citazione ovvero il provvedimento in forma di ordinanza o di sentenza), imposte da una disposizione di legge.

Si pone però il problema relativo all’individuazione dei provvedimenti che possono essere emessi nelle forme camerali (pure), e stabilire in che misura l’area di questi provvedimenti coincida con l’ambito della volontaria giurisdizione.

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