Occorre ora esaminare che cosa accade qualora, fatta riserva dalla parte teoricamente soccombente, si verifichi l’estinzione del giudizio di primo grado. Il legislatore ha disciplinato tale ipotesi nell’art. 129 co. 3 disp. att., secondo cui se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l’ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l’estinzione del processo . Il giudice prende in considerazione le sole sentenze non definitive di merito, le uniche aventi attitudine ad acquistare un’efficacia che sopravvive all’estinzione del processo (art. 310):

  • se la sentenza non definitiva è relativa ad una causa pregiudiziale, l’applicazione dell’art. 129 co. 3 disp att. non pone problemi;
  • se la sentenza non definitiva è relativa ad una mera questione, sorgono delle complicazioni, perché la sentenza di appello, se di riforma, ha piena idoneità ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale e, se di conferma, ha attitudine solo ad acquistare efficacia panprocessuale o di preclusione esterna sulla questione.
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