La tutela di condanna rappresenta la forma di tutela giurisdizionale civile dotata di maggior forza coercitiva. Si tratta di una forma di tutela di cui nessun ordinamento processuale può fare a meno ove voglia assolvere la sua funzione strumentale di garantire al titolare del diritto tutto quello e proprio quello che ha diritto di conseguire. La tutela di condanna, comunque, assolve funzioni notevolmente diverse a seconda dei bisogni di tutela delle singole situazioni sostanziali:

  • se la condanna risulta diretta a eliminare gli effetti di una violazionegià effettuata, essa ha una funzione di repressione, diretta a fornire al titolare del diritto un titolo idoneo a fargli ottenere le stesse utilità garantitegli dal diritto sostanziale. La condanna può dare tutela solo per equivalente (risarcimento del danno):
    • se la violazione si sia concretata nella distruzione del bene oggetto dell’obbligazione;
    • se il debitore non ha la disponibilità del bene che si era obbligato a consegnare.
    • se la condanna risulta diretta a impedire che la violazione sia effettuata (o ripetuta), essa presenta una funzione di prevenzione e non di repressione, avendo la finalità di provocare l’adempimento spontaneo da parte dell’obbligato.
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