Se le domande connesse per pregiudizialità sono cumulate ab initio dall’attore nello stesso processo, esse ai fini della competenza per valore si sommano in forza del principio generale dell’art. 10 co. 2. Se invece le domande connesse per pregiudizialità costituiscono lo sviluppo di un processo avente originariamente ad oggetto la sola domanda dipendente o pregiudiziale le due domande, ai fini della competenza per valore, non si sommano (art. 34).

La disciplina della connessione per pregiudizialità favorisce la simultaneità di trattazione delle domande connesse, e questo perché, qualora non fosse possibile attuare il simultaneus processus, si porrebbe il problema se il processo dipendente debba essere sospeso ex art. 295. A tale scopo:

  • quanto all’ipotesi di diversità di giudice competente per valore o materia, l’art. 40 co. 6 prevede che entrambe le domande debbano essere proposte innanzi al tribunale in modo tale che siano decise nello stesso processo;
  • quanto all’ipotesi di diversità di giudice competente per territorio (art. 40 co. 1), l’art. 31 induce a ritenere che la domanda dipendente possa essere sempre proposta al giudice della causa principale o pregiudiziale, mentre gli artt. 34, 35 e 36 inducono a ritenere che in questi casi la domanda pregiudiziale o dipendente possa sempre essere proposta al giudice della causa originaria;
  • in caso di domande proposte separatamente davanti allo stesso ufficio giudiziario, l’art. 274 disciplina la riunione con decreto del giudice delle cause connesse per elementi oggettivi;
  • in caso di domande proposte davanti a uffici giudiziari diversi, l’art. 40 ne consente sempre la riunione ex post:
    • in caso di diversità di giudice competente per valore o materia, davanti al tribunale;
    • in caso di diversità di giudice competente per territorio, davanti al giudice della causa principale;
    • l’art. 40 co. 2 dispone che la connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata di ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse .

Tale articolo, tuttavia, deve essere oggetto di un’interpretazione correttiva, nel senso della sua non applicabilità a fattispecie di connessione per pregiudizialità. Nello schema di connessione in esame, infatti, il valore del coordinamento delle discipline sostanziali è destinato a prevalere sull’esigenza di sollecita definizione del giudizio. Se le cose stanno così la simultaneità di trattazione della causa pregiudiziale e di quella dipendente dovrebbero potersi realizzare sempre ex ante o ex post. L’unica ipotesi in cui la simultaneità non è possibile residua essere solo quella in cui la causa pregiudiziale e la causa dipendente pendono in gradi diversi.

Realizzato il simultaneus processus può accadere che il giudice istruttore rimetta le parti al collegio ex art. 187 co. 2 affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, qualora la decisione di essa sia idonea a definire l’intero giudizio:

  • il collegio, se ritiene che la causa pregiudiziale sia effettivamente idonea a definire il giudizio, pronuncia sentenza con la quale definisce nel merito l’intera controversia (art. 279 co. 2 n. 2);
  • il collegio, se valuta la questione in senso difforme dal giudice istruttore, pronuncia sentenza non definitiva sulla causa pregiudiziale e rimette la causa dipendente al giudice istruttore per ulteriore istruzione. Tale sentenza non definitiva può essere oggetto di:
    • riserva di impugnazione, che impedisce la biforcazione del processo;
    • impugnazione immediata, che porta alla biforcazione del processo: quello relativo alla causa dipendente prosegue in primo grado e quello relativo alla causa pregiudiziale in appello. A essere precisi il giudizio sulla causa dipendente prosegue sul fondamento logico-giuridico costituito dalla sentenza non definitiva impugnata. In caso di riforma di tale sentenza, quindi, trovava applicazione l’art. 336 co. 2. A seguito della modifica di tale articolo ad opera della l. n. 353 del 1990, si deve pervenire alla stessa soluzione, anche se per il tramite di operazioni ermeneutiche maggiormente complesse.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento