Il fenomeno della connessione è dato dal collegamento tra rapporti sostanziali diversi, oggetto di diverse domande giudiziali. Tale collegamento può attuarsi:

  • per identità(totale o parziale):
    • di uno o due degli elementi necessari per l’individuazione del rapporto giuridico fatto valere in giudizio (parti del processo, petitum e causa petendi). Al contrario, l’identità di tutti e tre gli elementi porta agli istituti sopracitati della litispendenza e della continenza delle cause (art. 39);
    • di questioni di fatto o di diritto dalla cui soluzione dipende in tutto o in parte la decisione su ciascuna controversia.
    • per pregiudizialità (o dipendenza) tra rapporti sostanziali, che si ha nelle ipotesi in cui un diritto o un rapporto giuridico sia elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo di una fattispecie da cui deriva un diverso diritto o rapporto giuridico;

Sulla base di questi criteri di connessione, è possibile distinguere tra:

  • connessione soggettiva, che si ha quando più domande giudiziali sono connesse per il solo fatto di essere proposte da o contro le medesime parti;
  • connessione oggettiva, che ricomprende tutte le ipotesi in cui il collegamento tra le domande giudiziali si attua mediante elementi che ineriscono alla fattispecie fonte del rapporto giuridico (identità di causa petendi, di petitum e di questioni di fatto o di diritto e pregiudizialità tra rapporti sostanziali).
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