La condanna generica viene disciplinata:

  • dall’art. 278 co. 1, secondo cui quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione .

Sul piano strutturale la condanna generica si limita semplicemente ad accertare un segmento della situazione giuridica esistente tra le parti, ossia l’illegittimità dell’atto e la sua portata dannosa. Se dopo l’emanazione della sentenza di condanna generica si accerta che il danno non sussiste, quindi, la successiva sentenza sulla liquidazione finisce col privare di qualsiasi valore pratico la sentenza di condanna generica (un diritto quantitativamente inesistente è un non diritto);

  • dall’art. 2818 c.c., secondo cui è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale anche la sentenza che porta condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente . La condanna generica, quindi, rappresenta un utile strumento di pressione psicologica (lato sensu cautelare) sul soccombente perché transiga sul quantum.

In relazione alla condanna generica è stata sollevata la questione relativa al se tale forma di tutela debba essere incasellata tra le sentenze di condanna o tra quelle di mero accertamento. In precedenza sono stati messi in evidenza i connotati che consento di distinguere la condanna generica dalla condanna in senso stretto. Volendo poi confrontare la tecnica della condanna generica con quella del mero accertamento, risulta che:

  • la sentenza di mero accertamento non è titolo per iscrivere ipoteca giudiziale, mentre lo è la sentenza che contiene una condanna generica;
  • l’ammissibilità della tutela di mero accertamento è sostanzialmente rimessa alla discrezionalità del magistrato, mentre la tecnica della condanna generica deve essere ammessa ogni qual volta viene rilevata l’idoneità strutturale dell’atto illegittimo ad arrecare un danno patrimoniale risarcibile.

Occorre a questo punto mettere in evidenza due questioni particolarmente discusse da dottrina e giurisprudenza, ma ormai risolte:

  • l’art. 278 co. 1 non può essere in alcun modo interpretato nel senso di escludere la sopravvivenza della sentenza di condanna generica in caso di estinzione del processo nel cui corso è stata ammessa. La sentenza di condanna, quindi, mantiene la sua efficacia anche in caso di estinzione dell’ulteriore fase del processo diretta alla liquidazione del quantum;
  • è stata ammessa la domanda avente ad oggetto la sola richiesta della condanna generica. La particolare pericolosità dell’ipoteca giudiziale iscritta in base a sentenza di condanna generica, tuttavia, impone di consentire al debitore di ottenere il più rapidamente possibile una sentenza di liquidazione sulla cui base poter chiedere la riduzione dell’ipoteca.
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