L’art. 102 tace completamente in ordine al problema dell’ambito di applicazione, dettando sostanzialmente una disciplina tautologica. L’articolo in esame, comunque, sembra trovare applicazione in tre serie di ipotesi:

  • quando la domanda viene proposta da un legittimato straordinario: in queste ipotesi si ritiene che, salvi i casi previsti dalla legge, al processo deve partecipare anche il legittimato ordinario cui il legittimato straordinario si è sostituito;
  • quando viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo, caso in cui le soluzioni prospettabili sono sostanzialmente quattro:
    • si avrebbe litisconsorzio necessario solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Tale soluzione, per quanto chiara, si scontra con una prassi giurisprudenziale costante che ammette, in ipotesi di deduzione in giudizio di rapporti plurisoggettivi, la necessità del litisconsorzio oltre i casi espressamente previsti dalla legge;
    • si avrebbe sempre litisconsorzio necessario quando sia dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo, a prescindere dai casi espressamente previsti dalla legge. Tale soluzione, tuttavia, viene contraddetta da chiare norme di diritto positivo che, alla presenza di rapporti plurisoggettivi, espressamente consentono che il processo possa validamente svolgersi senza la partecipazione di tutte le parti del processo sostanziale (es. in ipotesi di obbligazioni solidali, il processo può validamente svolgersi tra un solo creditore e il debitore);
    • si avrebbe litisconsorzio necessario solo se viene esercitata un’azione costitutiva. Tale soluzione, nonostante i molti consensi, non convince, in primis perché si fonda su una nozione dai caratteri incerti come l’azione costitutiva. Tale soluzione, peraltro, non riesce a giustificare perché in mancanza di un litisconsorzio necessario, una sentenza che pronuncia l’annullamento di un contratto bilaterale (sentenza costitutiva) sarebbe inutiler data, mentre tale non sarebbe la sentenza dichiarativa della nullità (sentenza dichiarativa);
    • (soluzione accolta) si ha litisconsorzio necessario solo se il rapporto è indivisibile e la disciplina di cui all’art. 1306 c.c. non risulta applicabile nella parte in cui sostiene che la sentenza pronunciata nei confronti di uno solo dei contitolari attivi o passivi del rapporto ha efficacia a favore ma non contro i contitolari che non hanno partecipato al processo.

In particolare, Proto Pisani ritiene che l’art. 1306 non possa operare:

  • in ipotesi di azioni contrattuali dove, dedotto in giudizio un rapporto contrattuale plurisoggettivo a prestazioni corrispettive, sia richiesta l’emanazione di un provvedimento che accerti l’efficacia o l’inefficacia reale del contratto;
  • in ipotesi di azioni reali dirette ad ottenere la costituzione di un diritto reale di godimento contro più soggetti;
  • in ipotesi di domande dirette ad ottenere la costituzione, la modificazione o l’estinzione di status familiari (a carattere trilaterale) o effetti reali della specie passaggio dalla proprietà indivisa alla proprietà divisa;
  • quando vi sono motivi di opportunità non riconducibili ad un sistema: il legislatore, infatti, può prevedere anche ulteriori ipotesi di litisconsorzio necessario, ma tali previsioni normative sono insuscettibili di dar luogo a ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste.
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