Occorre tornare sulla questione dei fatti-diritti (v. pag. 12) (es. proprietà rispetto al diritto al risarcimento dei danni ex art. 2043), in presenza dei quali si pone l’interrogativo inerente al giudicato se questo si formi solo in ordine al diritto dedotto in giudizio come petitum o anche sul diritto o sul rapporto pregiudiziale dedotto o deducibile in giudizio come elemento costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo della fattispecie:

  • a livello di diritto positivo, il problema sembra risolto dall’art. 34, secondo cui il rapporto pregiudiziale viene conosciuto con autorità di cosa giudicata:
    • qualora sulla sua esistenza sia sorta una questione;
    • qualora la decisione con autorità di cosa giudicata sia richiesta da un’esplicita domanda di una delle parti oppure dalla legge.

Ai sensi di tale articolo, quindi, il giudicato non si estende al rapporto pregiudiziale in mancanza di un’esplicita domanda in tal senso o di una volontà di legge;

  • la giurisprudenza, ignorando l’emanazione dell’art. 34, spesso intende i limiti oggettivi del giudicato in modo molto lato, giungendo sino a ritenere che questo si estenda anche ai rapporti pregiudiziali (antecedenti logici necessari) di cui il giudice non ha conosciuto;
  • Mortara, proponendo una tesi intermedia alle precedenti, ritiene che il giudicato si estenda al rapporto pregiudiziale nei limiti delle eccezioni del convenuto (estensione limitata)
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