Si dicono qualificati (o aggravati) dall’evento quei reati che subiscono un aumento di pena allorché da essi derivi un ulteriore reato aggravante. Alla tradizionale bipartizione di tali reati a seconda che l’evento possa o debba essere non voluto dall’agente, va sostituita la più esauriente quadripartizione tra quelli in cui l’evento (1) non può essere voluto, (2) non può che essere voluto, (3) non deve essere voluto e (4) può essere o non essere voluto.

La natura di tali reati qualificati dall’evento è piuttosto controversa. Una parte della dottrina non riconosce che essi abbiano una natura unitaria, dal momento che solo certe ipotesi costituirebbero reati circostanziali, mentre altre rappresenterebbero figure autonome di reato, tra le quali sarebbero riconducibili al delitto pretereintenzionale quelle in cui l’evento ulteriore deve essere non voluto.

Una completa revisione della categoria dei delitti qualificati dall’evento, in particolare, può aversi proprio qualora si ritenga:

  • che la pretereintenzione sia un dolo misto a colpa.
  • che i suddetti delitti, presentando una struttura analoga alla pretereintenzione, debbano essere ricondotti alla categoria dei delitti pretereintenzionali, e quindi nell’ambito della colpevolezza.

Tale soluzione, infatti, presenta il duplice vantaggio:

  • di recuperare i reati qualificati dall’evento non voluto al principio della colpevolezza.
  • di evitare che l’evento ulteriore, degradato a mera circostanza bilanciabile con altre attenuanti del tutto eterogenee, possa soccombere di fronte a esse.
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