Il disposto dell’art. 27 co. 1 Cost., secondo il quale la responsabilità penale è personale può essere interpretato:

  1. in un significato minimo di divieto assoluto della responsabilità per fatto altrui. Secondo tale concezione, perché il fatto sia addebitato al soggetto, sarebbe necessario e sufficiente che esso sia stato da lui materialmente causato. Tutte le ipotesi di responsabilità oggettiva, quindi, non sarebbero incostituzionali.
  2. in un significato medio di divieto anche della responsabilità oggettiva, ancorando il nostro diritto penale al principio inderogabile della responsabilità per fatto proprio colpevole, in quanto anche l’evento causato dal soggetto, ma a lui psicologicamente non attribuibile, non può dirsi suo personale.
  3. in un significato massimo di responsabilità personalizzata, propria di un diritto penale dell’atteggiamento interiore ed esprimente un’esigenza sentita anche nella quotidiana vita giudiziaria.

Il principio della responsabilità personale, tuttavia, non sembra poter essere inteso se non nel significato intermedio (2) della responsabilità per il fatto proprio colpevole, in cui la colpevolezza, normativa ed individualizzabile, riguarda l’atteggiamento psichico antidoveroso nei confronti del singolo fatto e non gli elemento personalistici estranei a questo atteggiamento concreto. All’agente, infatti, si rimprovera un fatto compiuto con un certo grado di partecipazione psichica, non un’attitudine personale.

Il principio della responsabilità personale, comunque, impone anche una personalizzazione di tale responsabilità, sotto il profilo, però, non dell’an, bensì del quantum, nel senso cioè di un adeguamento della species e del quantum della pena alla personalità del reo.

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