Nei reati di mera condotta, la condotta compendia ogni elemento positivo del fatto oggettivo. Nei reati di evento naturalistico oltre la condotta anche evento o eventi presi in considerazione dalla legge e il rapporto causale tra condotta e modifiche del mondo esterno sono necessari. Per dottrina/giurisprudenza dominanti il problema di accertare l’esistenza nel nesso di causalità si pone solo per quei reati con evento naturalistico e solo per quei reati avrebbe senso la domanda relativa alla produzione dell’evento. Questa impostazione trova riscontro nella legge che ex 40 e 41 fa sempre riferimento disciplinando il rapporto di causalità ad un evento dannoso o pericoloso che deve esser conseguenza dell’azione/omissione (40) oppure parla espressamente di rapporto di causalità tra azione/omissione ed evento (41 1°).

Realizzazione concreta di reati di mera condotta e problemi causali. Se è sicuro che tutti i reati con evento naturalistico hanno come elemento costituzionale essenziale un rapporto di causalità, non è detto che i reati di mera condotta necessariamente non abbiano come elemento costituzionale essenziale un rapporto di causalità: per alcune forme di realizzazione di tali reati non si pongono problemi di accertamento del nesso causale (esempio: furto commesso con scippo) ma non è così per altre modalità di esecuzione: es in una vicenda criminosa di furto, tra due segmenti della condotta tipica si possono inserire dei passaggi causali (esempio sottrazione di cosa mobile effettuata con l’uso di calamita). Quindi nei reati con evento naturalistico il nesso causale è richiesto dalla struttura della figura criminosa, nei reati di mera condotta la rilevanza di un rapporto di causalità è eventuale dipendendo dalle modalità di esecuzione del fatto. Ci si chiede se siano applicabili gli art 40 e 41 all’interno di fattispecie astratte di mera condotta, dato che essi fanno espressamente riferimento a reati ad evento naturalistico. Dottrina e giurisprudenza trovandosi a dover applicare i 2 art al caso analogo del rapporto causale tra condotte diverse (esempio: tra istigatore ed esecutore materiale del reato) nel concorso di persone, hanno mascherato l’esistenza del problema dando per dimostrato ciò che si doveva dimostrare perchè invece di ammettere che può esistere un problema di causalità tra condotte diverse, si è rovesciato il rapporto sostenendosi che nelle fattispecie di concorso la condotta del concorrente diviene evento rispetto alla condotta dell’altro realizzando situazione rilevante ex 40 e 41. Ciò è quindi sbagliato, perchè per Gallo la domanda sull’applicabilità di 40 e 41 va posta e risolta unitariamente per ogni ipotesi di nesso di causalità tra i vari momenti dell’esecuzione della condotta e tra le varie condotte della fattispecie concorsuale.

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