Essa si presenta quando 2 o più norme presentano un nucleo comune avendo poi, ognuna rispetto all’altra, un elemento specializzante (esempio: norma costituita dagli elementi A, B e C, dove A è l’elemento caratterizzante, e una norma costituita da B, C e D, dove D è elemento specializzante). Il discorso della specialità in concreto porta fortemente a dubitare che 2 norme siano in astratto legate in rapporto di specialità bilaterale. L’idea della specialità bilaterale rappresenta un derivato dell’opinione per cui il criterio regolatore sarebbe offerto dalla specialità in astratto, ma quest’ultima su questa via è intesa in un senso che contrasta l’asserto che chiarisce la relazione stessa: se non ci fosse la regola speciale, i casi da questa preveduti ricadrebbero sotto la regola generale. Se si analizzando gli elementi costitutivi di queste fattispecie, non si può determinare quale di esse sia speciale e quale generale. Unica risposta possibile diventa quella offerta dall’adozione del principio di specialità in concreto, che prende in considerazione il contenuto dell’offesa penalmente rilevante.

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