Il principio di irretroattività, negli ordinamenti a legalità formale e in ossequio al favor libertatis, viene normalmente accolto in termini non assoluti ma relativi, nel senso:

  • dell’irretroattività della legge sfavorevole.
  • della retroattività della legge favorevole.

Nel diritto italiano, in particolare, la successione delle leggi è regolata:

  • per le leggi in generale, dal principio di irretroattività assoluta (art. 11 disp. prel.).
  • per la legge penale, dal principio di irretroattività relativa, sancendo l’art. 2 c.p. la irretroattività della legge sfavorevole e la retroattività della legge favorevole al reo.

Parimenti l’art. 25 co. 2 Cost., poiché, nonostante la formulazione sintetica e generica dello stesso, la irretroattività va ivi intesa in senso relativo, e questo:

  • per la ratio del principio di predeterminazione del diritto al fatto, da ravvisarsi sul solido piano politico-garantista del favor libertatis, il quale vuole assicurare al cittadino la sua non sottoposizione ad un trattamento più severo di quello previsto al momento del fatto.
  • per il principio di eguaglianza, non essendo ragionevole continuare ad applicare un certo trattamento penale ad un fatto che legge vuole sanzionare in modo più mite o vuole considerare penalmente lecito.
  • per la rispondenza dell’imperfetta formulazione dell’art. 25 alle formule delle dichiarazioni costituzionali illuministico-liberali, le quali, tradizionalmente, si ritiene sanciscano la sola irretroattività della legge sfavorevole.
  • per i lavori preparatori, ove si trova la precisa conferma che tale articolo ha inteso limitare il principio di irretroattività soltanto alla legge penalmente sfavorevole.

In base all’art. 25 Cost., quindi, se da un lato si può affermare la legittimità costituzionale dell’art. 2 c.p., là dove afferma la retroattività della legge favorevole, dall’altro non sembra che possa escludersi la costituzionalità di una legge che prevede la irretroattività di norme favorevoli, salvo il problema della compatibilità coll’art. 3 Cost. delle deroghe, in quanto ragionevoli .

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