L’idoneità degli atti è il requisito primo per la pericolosità del tentativo. Se gli atti sono inidonei a commettere il tentativo, infatti, viene meno (a priori) ogni probabilità di realizzazione di esso.
Circa la nozione, l’idoneità va intesa secondo un’ampia concezione prognostica, per la quale debbono intendersi come idonei tutti gli atti che si presentano adeguati alla realizzazione del delitto perfetto, perché potenzialmente capaci di causarne o favorirne la verificazione. Essi, secondo il piano criminoso del soggetto, si inseriscono nel processo finalistico o come condiciones sine quibus non o, comunque, facendolo procedere verso la sua realizzazione.
Circa il giudizio di idoneità degli atti, esso:
- (circa il momento) è un giudizio ex ante, ossia prognostico-ipotetico, perché deve essere bloccato al momento in cui il soggetto ha posto in essere l’ultimo atto della sua condotta. Al contrario, se il giudizio di idoneità fosse dato ex post, il tentativo sarebbe, per definizione, sempre inidoneo.
- (circa l’oggetto) è un giudizio sugli atti in concreto, dovendo gli atti essere considerati nel contesto della situazione cui ineriscono. Il giudizio non deve essere dato in astratto, perché la capacità degli atti di cagionare l’evento e, comunque, la loro adeguatezza allo scopo dipendono non soltanto dall’atto in sé, ma dal contesto delle circostanze concrete in cui il soggetto opera.
- (circa la base) secondo l’opinione dominante è un giudizio ex ante a base parziale, mentre secondo altri è un giudizio ex ante a base totale. Queste due tesi contrapposte esprimono due diversi gradi di concretezza del giudizio di idoneità, con opposti risultati.
Nel caso, ad esempio, dello sparo contro una persona protetta da giubbotto antiproiettile:
- si ha tentativo inidoneo per la tesi della base totale, poiché per essa si devono considerare tutte le circostanze esistenti al momento della condotta, pur se conosciute successivamente.
- si ha tentativo idoneo per la tesi della base parziale, poiché per essa si devono considerare soltanto le circostanze conosciute o generalmente conoscibili dall’agente al momento della condotta.