Secondo il codice penale, l’evento è la conseguenza dell’azione od omissione. Sul significato di tale espressione e sul tipo di legame che deve intercorrere tra condotta ed evento si scontrano due concezioni: la naturalistica e la giuridica.

Per la concezione naturalistica, l’evento è l’effetto naturale (es. fisico, fisiologico, patrimoniale) della condotta umana, ovvero la modificazione del mondo esteriore, legata alla condotta da un nesso di causalità e prevista dalla legge come elemento costitutivo o aggravatore del reato.

Poiché l’evento naturalistico non è elemento costante di tutti i reati, tale concezione fonda la distinzione tra:

  • reati di pura condotta, per l’esistenza dei quali la legge richiede il semplice compimento di un’azione od omissione (manca l’evento).
  • reati di evento, per l’esistenza dei quali la legge richiede che l’azione od omissione produca un determinato effetto esteriore.

Occorre poi distinguere tra evento:

  • offensivo, quando esso esprime anche l’offensività del fatto (es. la morte nell’omicidio).
  • non offensivo (es. la distruzione della cosa è il risultato della condotta, ma non esprime l’offesa, che invece riguarda il patrimonio).

Poiché l’evento è anche cronologicamente distinto dalla condotta, possono aversi:

  • reati ad evento differito, quando l’evento segue a distanza di tempo la condotta.
  • reati a distanza, quando l’evento si verifica in un luogo diverso da quello in cui si è svolta la condotta.
  • reati ad evento frazionato, quando la verificazione dell’evento si fraziona nel tempo.
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