Oltre che in definite e indefinite, in obbligatorie e facoltative, le circostanze si distinguono in:

  • comuni o speciali, a seconda che siano previste per un numero indeterminato di reati, ossia per tutti i reati con cui non siano incompatibili, oppure per uno o più reati determinati.

Mentre per le comuni l’aumento o la diminuzione della pena sono stabiliti in modo generale e costante ( fino ad un terzo ), per le speciali sono spesso previsti aumenti o diminuzioni particolari o, addirittura, una pena autonoma.

  • aggravanti o attenuanti, a seconda che comportino un inasprimento o un’attenuazione della pena prevista per il reato semplice. Tali variazioni possono essere quantitative, quanto muta la misura dell’identica specie di pena, oppure qualitative, quando muta la specie della pena.
  • ad efficacia comune o ad efficacia speciale, a seconda che la legge stabilisca la variazione della pena in misura frazionata (fino ad un terzo della pena del reato semplice), oppure stabilisca una pena di specie diversa (circostanze autonome) o ne determini la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, ossia entro una nuova cornice edittale (circostanze indipendenti) o in modo frazionato ma superiore ad un terzo (circostanze ad effetto speciale).
  • oggettive o soggettive, distinzione posta dall’art. 70 ma privata di pratica rilevanza dopo la riforma di tale articolo e l’estensibilità dell’impugnazione:
    • sono oggettive, le circostanze che concerno (1) la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo ed ogni alta modalità dell’azione, (2) la gravità del danno o del pericolo e (3) le condizioni o le qualità personali dell’offeso.
    • sono soggettive, le circostanze che concernono (1) l’intensità del dolo o il grado della colpa, (2) le condizioni o le qualità personali del colpevole, (3) i rapporti tra colpevole e offeso o (4) i rapporti inerenti alla persona del colpevole.
    • antecedenti, concomitanti o susseguenti.
    • intrinseche o estrinseche, a seconda che concernano le circostanze attinenti alla condotta o ad altri elementi del fatto tipico, oppure riguardino quelle estranee all’esecuzione e alla consumazione del reato.
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