Il bene della libertà costituisce un bene-fine primario della persona umana nel nostro ordinamento. La libertà, in particolare, trova ampio riconoscimento già a livello costituzionale, costituendo l’asse portante e la linfa circolante della nostra Costituzione democratica, la quale:

  • risulta personocentrica perché, superando il modello statocentrico della cosiddetta libertà negativa, proclama la centralità della persona umana quale punto di riferimento e giustificazione delle libertà umane come diritti inviolabili individuali (art. 2);
  • assume la libertà come libertà della persona umana, in termini personalistici, come patrimonio dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità;
  • offre una garanzia costituzionale non solo contro i temuti pubblici poteri, ma, con efficacia assoluta, anche contro i poteri di fatto idonei a porre in pericolo la consistenza di quella sfera inviolabile che la Costituzione ha voluto garantire erga omnes;
  • appresta la propria tutela non ad una onnicomprensiva libertà, ma ad un catalogo di diritti di libertà che ne tutelano, se non tutti, quanto meno gli aspetti più significativi (es. libertà personale, libertà di riunione).
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