La colpevolezza non può dipendere da un giudizio sulla sussidiarietà, dal momento che colpevolezza e necessità preventiva della pena richiedono differenti giudizi:

– il primo ha ad oggetto l’attribuzione all’autore della violazione della norma e trova il suo fondamento nelle garanzie dello stato di diritto che limitano lo stesso principio di prevenzione;

– il giudizio sulla necessità preventiva (punibilità) è subordinato a interessi sociali, in cui assumono rilievo anche fatto che incidono sulla giustificazione sociale della pena (ammettendo per esempio casi di colpevolezza oggettiva- per fatto altrui).

Insomma, il principio di sussidiarieta’, necessario nella teoria del reato, non puo’ allocarsi ne’ nell’illecito ne’ nella colpevolezza.

Serve una categoria ulteriore che ne consenta l’emersione in tale ambito: la punibilita’.

È necessario oltretutto evitare che istituti che attengono alla non punibilità siano ricompresi nel momento di individuazione della pena, o assumano veste processuale, perché in questo momento si potrà parlare di esenzione dalla pena.

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