I delitti contro il patrimonio hanno come punto di riferimento una porzione del mondo esteriore, la cosiddetta cosa. In particolare:

  • nelle aggressioni unilaterali, in quanto immediatamente dirette sulla cosa, questa è prevista come oggetto materiale tipico della condotta;
  • nelle aggressioni con la cooperazione della vittima, in quanto dirette a carpirne il consenso ed incentrate sul danno, la condotta criminosa ha come obiettivo immediato l’atto di disposizione patrimonialmente dannoso che, come tale, deve pur sempre comportare una riduzione della strumentalità del patrimonio, ossia la perdita o il mancato acquisto di cose materiali, idonee a soddisfare bisogni umani.

Quale nucleo del concetto di patrimonio inteso in senso funzionale-personalistico, la cosa rappresenta ogni entità fisico-materiale del mondo esterno, diversa dall’uomo o dal cadavere, spazialmente definitiva e autonomamente esistente, avente la capacità strumentale di soddisfare un bisogno umano e, quindi, di formare oggetto di diritti patrimoniali.

Sono pertanto cose in senso patrimoniale penale:

  • gli oggetti corporali aventi un valore di scambio, un valore non economico o anche soltanto un valore spirituale e affettivo o comunque rispondenti ad un interesse del soggetto a possederli, secondo il giudizio della generalità dei consociati.
  • Ai fini dei reati patrimoniali, in particolare, assurge a cosa anche l’entità materiale su cui beni immateriali (es. diritti di credito) vengono trasfusi (es. carta riproducente l’assegno), anche se in questo caso è il valore del bene che conferisce alla fisicità della cosa la funzione strumentale;
  • le energie, le quali per lungo tempo non furono considerate tali, dato che il segno caratteristico della cosa veniva ravvisato nella corporeità. Il codice del 1930, tuttavia, per porre fine ad ogni dubbio, le ha esplicitamente escluse (anticipando il codice civile) tra le cose mobili, tali considerando l’ energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico . Sono requisiti dell’energia cosa-patrimoniale:
    • il valore economico, presunto rispetto all’energia elettrica e da accertarsi rispetto alle altre energie;
    • la spossessabilità, dovendo l’energia essere suscettibile di aggressione unilaterale o di aggressione con la cooperazione della vittima.

Perché la captazione dell’energia altrui costituisca reato contro il patrimonio, peraltro, occorre che essa si traduca in un danno patrimoniale per il soggetto passivo e in un profitto per il soggetto agente.

Costituisce cosa mobile ogni cosa che può essere materialmente spostata dalla sfera patrimoniale altrui alla propria e, in definitiva, sottratta, essendo del resto la cosa mobile l’oggetto materiale della sottrazione furtiva. Costituisce cosa immobile, per esclusione, la cosa non mobile. La suddetta nozione di cosa, peraltro, rispetto alla nozione civilistica di beni , appare ad un tempo:

  • più ristretta, perché non comprende i beni immateriali e i diritti relativi alle cose;
  • più ampia, perché il concetto penale di cosa mobile, essendo la mobilità determinabile in funzione della circolazione materiale, comprende anche le cose immobili mobilizzate.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento