Sotto l’oggettività giuridica della libertà morale, il codice raggruppa una serie di reati che tutelano quel particolare aspetto della libertà individuale, costituito dalla cosiddetta libertà psichica, da intendersi in senso lato come libertà della propria sfera psichica da interferenze esterne, nei suoi specifici aspetti (es. capacità di intendere e di volere, libertà di autodeterminazione secondo motivi propri e delle corrispondenti condotte).

Il sistema di tutela penale della libertà morale si articola:

  • nei reati di violenza privata e di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, che tutelano la libertà morale contro la violenza-mezzo, finalizzata ad un comportamento della vittima e, quindi, la libertà morale non in sé, ma nella sua proiezione esterna;
  • nei reati di minaccia e di stato di incapacità procurato mediante violenza, che tutelano la libertà morale in sé e per sé (violenza-fine).

Al fine di determinare il legittimo ambito di tutela penale della libertà morale va precisato che:

  • circa la tutela costituzionale, è controverso se si tratti di tutela autonoma oppure riflessa, poiché, a seconda delle diverse opinioni, essa viene fondata:
    • sull’art. 13 Cost., che sotto la libertà personale tutelerebbe la libertà non solo fisica ma anche morale;
    • sull’art. 23 Cost., in quanto al generale divieto di prestazioni personali o patrimoniali se non in base alla legge farebbe riscontro, quale correlato, la situazione giuridica soggettiva della libertà del singolo di autodeterminarsi nei limiti degli obblighi e dei divieti di carattere personale imposti dalle pubbliche autorità;
    • su altre norme costituzionali che, tutelando altre libertà, tutelerebbero anche la presupposta libertà di autodeterminazione;
    • più conforme al carattere personacentico della nostra Costituzione è ritenere che anche la primaria libertà morale sia oggetto di tutela autonoma, diretta e integrale, ex art. 13 e non di tutela riflessa ex artt. 23 ecc., poiché essa è libertà-presupposto di tutte le altre libertà esterne, in quanto esse possono tutte essere lese attraverso la lesione della libertà morale;
    • l’essere la libertà morale proclamata nell’art. 13 non comporta che le limitazioni ad essa sottostiano a tutti i controlimiti e, in particolare, a quello della riserva di giurisdizione, previsti dal co. 2;
    • i limiti della libertà morale vanno desunti dall’intero sistema costituzionale (es. obblighi di prestazioni ex art. 23);
    • le imposizioni di tali obblighi sottostanno a impliciti limiti di finalità, se si accoglie la tesi garantista della riserva di legge rinforzata, per la quale dette imposizioni possono essere stabilite dalla legge solo per specifiche finalità garantite dalla Costituzione;
    • la garanzia della riserva di legge abbraccia l’imposizione non solo di obblighi positivi ma anche obblighi negativi (divieti), perché sarebbe un autentico assurdo che la Costituzione consentisse alla pubblica autorità di vietare comportamenti personali e attività patrimoniali non garantiti da altre norme ma nemmeno vietati e perché detta garanzia è espressamente sancita (art. 25) rispetto alla più significativa area dei divieti costituita dai divieti penali;
    • la tutela costituzionale si estende a tutte le forme di aggressione della libertà morale, quali:
      • la violenza-mezzo, sia essa violenza personale fisica o psichica, sia essa violenza reale, se usata per coartare l’altrui volontà;
      • la frode;
      • gli interventi sul soggetto contro o senza il suo consenso.

Il vigente sistema di tutela della libertà morale si presente:

  • integrale contro la violenza, provvedendovi con la fattispecie generale e centrale della violenza privata e con quelle speciali sopraelencate;
  • frammentario contro la frode e, in generale, contro le forme di induzione, prevedendo soltanto speciali fattispecie plurioffensive, ossia incriminate in quanto offensive di ulteriori specifici beni;
  • lacunoso contro gli interventi contro o senza consenso del soggetto, non essendo essi sempre riconducibili ai reati degli artt. 605, 610 e 613 e non esaurendone questi il disvalore.

Il sistema di tutela penale della libertà morale presenta connotazioni proprie rispetto al sistema di tutela della libertà fisica, sotto i profili:

  • delle fattispecie, incentrandosi i delitti contro la libertà fisica sull’evento esterno della privazione o limitazione di tale libertà e i delitti contro la libertà morale sull’evento interno della soppressione o della riduzione della libertà psichica, desumibile soltanto dalle circostanze esteriori sintomatiche;
  • dell’incerta linea di demarcazione tra la normalità dei fenomeni di condizionamento propri delle relazioni intersoggettive e la patologia di tali fenomeni;
  • della determinatezza e tassatività delle fattispecie, sia per le suddette difficoltà differenziatrici e probatorie, sia per la variabile vulnerabilità individuale alle interferenze della sfera psichica.
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