Persone giuridiche.

Nel diritto musulmano manca una dottrina delle persone giuridiche e si ha anche un minor numero di istituti rispetto a quelli sviluppati dal diritto romano o dal diritto civile contemporaneo. Non esiste, ad esempio, un istituto corrispondente alla cooperazione, intesa come soggetto di diritti e di obblighi indipendente dalle persone dei soci (persona).

Attribuzione della capacità giuridica.

Per capacità giuridica si intende la capacità di essere titolari di diritti. Perché tale capacità possa essere attribuita, risulta necessaria la compresenza di tre requisiti:

  • appartenenza al genere umano (essere uomo o ragul). Con la nascita si ha il momento iniziale della capacità giuridica, a patto che il feto sia del tutto distaccato dall’alveo materno, sia vivo e sia vitale. Il fiqh non si limita alla ponderazione della nascita, ma si spinge a valutare anche il momento del concepimento, a cui viene riconosciuta una valenza giuridica (es. concepito che acquisisce la libertà per affrancamento separatamente dalla madre);
  • appartenenza alla religione musulmana: l’islam divide l’umanità in fedeli (soggetti di diritto) ed infedeli, i quali a loro volta si suddividono in due categorie:
    • la <<Gente del libro>>, ossia i seguaci delle religioni monoteistiche diverse da quella islamica (es. ebraismo, cristianesimo), che in alcuni casi possono divenire titolari di determinati diritti;
    • la <<Gente degli idoli>>, ossia gli appartenenti alle religioni politeistiche, che sono assolutamente privi di capacità giuridica.

Con riferimento al requisito della religione musulmana, assumono particolare importanza la conversione all’islam (entrata) e l’apostasia (uscita), che rispettivamente conferiscono o privano il soggetto della capacità giuridica;

  • stato di libertà: sebbene il diritto musulmano mantenga la distinzione tra stato di libertà e stato di schiavitù, l’influsso delle nuove idee religiose porta alcune ripercussioni nella costruzione dottrinale dell’istituto della schiavitù. Lo schiavo, ad esempio, comincia ad essere annoverato tra i <<semoventi>>, potendo in alcuni casi essere titolare di diritti.
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