Il periodo compreso tra la caduta dell’Impero ottomano, avvenuta alla fine della prima guerra mondiale, e la seconda guerra mondiale è caratterizzato da una spinta verso la laicizzazione del diritto. Le riforme non sono sempre organiche, ma ciascuno degli Stati si dota comunque di una costituzione che accentua e precisa la statualità e la territorialità del diritto. Il diritto islamico subisce un’accentuata subordinazione all’ordinamento statale. In materia matrimoniale, ad esempio, vengono intaccati alcuni principi sciaraitici attraverso l’adozione di principi di tipo occidentale (es. determinazione dell’età minima legale per contrarre matrimonio):

  • Egitto: dopo la prima guerra mondiale, in materia familiare vengono promulgate norme di natura eclettica, aventi l’obiettivo di tutelare l’interesse pubblico senza basarsi su un rito specifico. La Convenzione di Montreux (1937), rappresentando l’ultimo passo verso la laicizzazione del diritto, sancì la soppressione dei Tribunali misti;
  • Mashreq (oriente arabo-islamico):
    • Iraq: il codice penale ottomano venne sostituito con il Codice penale di Baghdad (1918), il quale ha subito negli anni numerosi emendamenti, venendo tuttavia sostituito soltanto nel 1969. In sostituzione di quello ottomano, peraltro, venne emanato un codice di procedura penale;
    • Palestina: il Palestine Order in Council (1922) ribadì l’applicazione delle leggi ottomane vigenti in Palestina, sancendo l’applicazione delle leggi scritte britanniche;
    • Transgiordania (Giordania): come in Iraq l’influenza britannica fu piuttosto debole;
    • Libano: tra gli Stati sorti dallo smembramento dell’Impero ottomano, il Libano ha conosciuto la maggiore attività legislativa. Nel 1934, ad esempio, venne emanato il codice delle obbligazioni e dei contratti (Louis Josserand), che abrogava espressamente tutte le norme della Magalla non conformi alle sue disposizioni;
    • Iran: nel 1907, a seguito dell’adozione della Costituzione, furono istituiti quattro tribunali statali, i quali tuttavia si attenevano alla shari’a, non esistendo norme specifiche che avrebbero dovuto applicare. A partire dal 1910, peraltro, volendosi redigere codici di modello europeo, venne insediato un Comitato per la giustizia e un comitato di esperti presieduto da Pierny. Dal momento che i tribunali incontravano varie difficoltà, tuttavia, si ebbe un parziale ritorno ai tribunali sciaraitici e all’arbitrato.

Nel 1924 vennero approntati progetti di un codice di commercio e di un codice penale sperimentali. Tale sforzo di riforma fu portato avanti dalla commissione Davar (Ministro della giustizia), che iniziò la redazione di un progetto di codice civile. Una serie di leggi, promulgate tra il 1928 e il 1930, rinnovarono profondamente il sistema giuridico (es. danni civili, sistema delle prove, azioni contro lo Stato). Il processo di statalizzazione fu completato con la riforma dell’ordinamento giudiziario (1936) e con l’entrata in vigore dei codici di procedura civile e penale (1940).

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