Occorre a questo punto chiedersi se uno Stato che si sostituisce ad un altro nel governo di un territorio è vincolato dai trattati stipulati dal suo predecessore e in vigore nel territorio stesso. Le vicende che possono venirsi a creare (es. cessione di una parte del territorio, smembramento) sono costituite da circostanze di fatto, ossia dall’effettivo esercizio del potere di governo nell’ambito di un territorio. Sul piano giuridico il problema che si pone è se, una volta verificatosi in fatto un cambiamento di sovranità, i diritti e gli obblighi (pattizi) internazionali che facevano capo al predecessore passino allo Stato subentrante.

Alla successione degli Stati rispetto ai trattati è dedicata una Convenzione di codificazione, predisposta dalla Commissione di diritto internazionale delle NU e firmata a Vienna nel 1978:

  • l’art. 7 par. 1 stabilisce che la Convenzione si applica alle successioni fra gli Stati che siano intervenute dopo l’entrata in vigore della Convenzione. Se uno Stato successore aderisce alla Convenzione, quindi, la sua adesione retroagisce fino al momento in cui la successione è avvenuta;
  • l’art. 7 par. 2 prevede che uno Stato successore possa addirittura dichiarare di voler applicare la Convenzione ad una successione intervenuta prima della stessa entrata in vigore di quest’ultima. Tale Convenzione, tuttavia, varrà solo nei confronti di quelle parti contraenti che abbiano a loro volta dichiarato di accettarla
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento