Le norme sulla navigazione aerea si sono andate modellando su quelle relative alla navigazione marittima: esse furono dedotte per analogia dal diritto del mare, ma poi si sono andate consolidando per consuetudine. Sono previsti due principi generali in materia di navigazione aerea:

  • la sovranità statale si estende allo spazio atmosferico sovrastante il territorio e il mare territoriale (art. 1 della Convezione di Chicago del 1944);
  • lo spazio che non sovrasta il territorio e il mare territoriale dello Stato, e quindi lo spazio aereo sovrastante l’alto mare (mare internazionale) e il territorio inappropriabile (es. Antartide) deve restare libero all’utilizzazione di tutti i paesi. Ciascuno Stato, quindi, esercita il proprio esclusivo potere di governo sugli aerei aventi la sua nazionalità.

Quando si parla di sovranità estesa allo spazio atmosferico sovrastante il territorio si intende soprattutto fare riferimento alla possibilità per lo Stato territoriale di regolare il sorvolo, quindi di stabilire quali sono le zone che non vanno sorvolate, di indicare le rotte che devono seguire gli aerei o anche di impedire il sorvolo del proprio territorio da parte di aerei aventi nazionalità straniera. Per il resto vige lo stesso principio che è applicabile alle navi del mare territoriale: quando l’aereo straniero sorvola il territorio dello Stato, tutto ciò che non implicita alcun contatto con la comunità territoriale (vita di bordo) sfugge a qualsiasi diritto di controllo da parte dello Stato territoriale.

Passando alla navigazione cosmica, ad essa è anzitutto applicabile il principio sulla libertà di sorvolo degli spazi nullius: come vi è libertà di navigazione degli spazi sovrastanti l’alto mare e i territori nullius, allo stesso modo vi è libertà
di navigazione degli spazi nullius.

Il regime degli spazi cosmici ha formato oggetto di alcune convenzioni multilaterali, che si ispirano al principio di libertà appena indicato. Fondamentale è il Trattato del 1967 sui principi relativi alle attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, inclusi la Luna e altri corpi celesti.

Anche per gli spazi aerei e cosmici può parlarsi di risorse naturali (es. utilizzazione dell’orbita geostazionaria, utilizzazione dello spettro delle onde radio). La libertà di utilizzazione di tale risorse costituisce un aspetto della più generale libertà relativa a simili spazi e valevole anche per la navigazione. Essa appare limitata dall’unico consueto limite del rispetto delle pari libertà altrui, limite questo che assume un particolare significato in presenza di risorse limitate, rispetto alle quali l’utilizzazione non può ispirarsi al criterio del prior in tempore potior in iure

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento