Le norme internazionali, come tutte le altre norme giuridiche, sono utilizzabili all’interno dello Stato entro i limiti in cui si verifica in concreto la fattispecie astratta da esse prevista. Nel caso del procedimento speciale di adattamento mediante rinvio, la determinazione della fattispecie astratta ad opera dell’interprete e la conseguente applicazione della norma ai rapporti interni possono rivelarsi complicate a causa della formulazione internazionalistica della norma: l’adattamento mediante rinvio comporta una trasformazione del contenuto della norma internazionale per renderla applicabile ai rapporti interni.

Facciamo il caso di un accordo commerciale con il quale lo Stato italiano si impegni a parificare il trattamento fiscale delle merci importate a quello accordato alle merci italiane della stessa natura. Non vi è dubbio che un simile accordo sia invocabile innanzi ai giudici italiani da parte di ditte importatrici italiane contro la nostra amministrazione fiscale, e questo ad onta della circostanza che l’impegno è stato assunto nei confronti di uno Stato straniero: non vi è dubbio infatti che un caso del genere rientri nella previsione dell’accordo, ove si consideri che, tutelandosi la ditta importatrice italiana, si raggiunga lo scopo di agevolare gli scambi commerciali tra gli Stati contraenti.

Rango delle norme internazionali introdotte nell’ordinamento interno

Il problema del rango del diritto internazionale una volta nazionalizzato è estremamente complesso. Tale rango tende a corrispondere alla forza che, nella gerarchia delle fonti, ha il procedimento ordinario o speciale di adattamento (es. se a procedere all’adattamento è il Costituente ex art. 10 co. 1, le norme internazionali introdotte tenderanno ad avere rango costituzionale).

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