La lotta all’inquinamento marino non può non fondarsi su di una stretta cooperazione a livello internazionale: la Convenzione di Montego Bay, infatti, dedica all’inquinamento più di quaranta articoli (artt. 192 ss.), e non a caso fra di essi spiccano proprio quelli che obbligano gli Stati a collaborare tra loro per la formulazione di regole e norme a tutela dell’ambiente marino.

Possono porsi due problemi a proposito della tutela dell’ambiente marino:

  • se il diritto internazionale imponga obblighi di non inquinarele acque dei mari:
    • per quanto riguarda il diritto consuetudinario non vi sono elementi della prassi che inducano ad affermare l’esistenza di obblighi del genere. L’accento, al contrario, è posto sulla responsabilità civile di diritto interno, cosa che trova riscontro nelle Convenzioni che disciplinano specificamente la materia della responsabilità;
    • per quanto riguarda il diritto convenzionale, gli accordi contengono tutta una serie di divieti di comportamenti capaci di inquinare le acque marine. Tali divieti riguardano prevalentemente le navi, ma sono anche destinati agli individui nel caso di orientamento di origine terrestre;
    • quale Stato possa esercitare il proprio potere di governo sulle navi onde impedire fenomeni di inquinamento:
      • dal punto di vista del diritto consuetudinario, ad imporre divieti ed a comunicare sanzioni saranno lo Stato della bandiera e, nella zona sottoposta a giurisdizione nazionale, lo Stato costiero, il quale potrà esercitare il proprio potere sulle navi altrui solo per prevenire o reprimere attività inquinanti delle proprie acque interne o territoriali;
      • ai principi di diritto consuetudinario corrispondono grosso modo le norme degli accordi internazionali sulla tutela dell’ambiente marino, quando stabiliscono quali delle parti contraenti abbiano il diritto di controllare che i divieti anti inquinamento previsti dagli accordi medesimi siano osservati.

Uno Stato può eccezionalmente intervenire su di una nave altrui nel mare internazionale per prendere le misure strettamente necessarie ad impedire o ad attenuare i danni al proprio litorale, derivanti da un incidente già avvenuto.

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