Le procedure alternative a quella solenne possono distinguersi a seconda:

  • che sfocino nella ratifica e quindi non si discostino sostanzialmente dal procedimento normale. Tra di esse sono inquadrabili le numerose variazioni che nella prassi subiscono le fasi dei negoziati (es. discussione e approvazione da parte di un organo) e della firma (es. firma differita nel tempo);
  • che si caratterizzino per un differente modo di manifestazione della volontà da parte degli Stati. Al riguardo occorre citare i c.d. accordi in forma semplificata(o accordi informali), conclusi per effetto della sola sottoscrizione del testo da parte dei plenipotenziari, che si hanno quando risulti che le medesime abbiano inteso attribuire alla firma il valore di piena e definitiva manifestazione di volontà. L’art. 12 della Convezione di Vienna dispone che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato è espresso dalla firma del rappresentante di questo Stato:
    • quando il trattato prevede che la firma avrà tale effetto;
    • quando è in altro modo stabilito che gli Stati partecipanti ai negoziati abbiano convenuto di attribuire tale effetto alla firma;
    • quando l’intenzione dello Stato di dare tale effetto alla firma risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stato espresso nel corso della negoziazione.

Per aversi un accordo in forma semplificata, comunque, non è sufficiente che la fase della ratifica sia saltata, essendo invece necessario che dal testo dell’accordo o dalle circostanze risulti una sicura volontà di obbligarsi. Questa deve essere sottolineato perché la prassi internazionale conosce numerosi casi di intese tra Governi, cui spesso si dà il nome di accordi, ma che certamente non hanno natura di veri e propri accordi in senso giuridico (intese non giuridiche) (es. accordi di Helsinki). In una zona di confine tra le intese non giuridiche e gli accordi in forma semplificata si collocano:

  • gli accordi sull’applicazione provvisoria dei trattati, che si hanno quando nel testo stesso di un trattato o con dichiarazioni separate le parti prevedono che il trattato si applichi provvisoriamente in attesa della sua entrata in vigore;
  • i trattati segreti.

La competenza a concludere accordi in forma semplificata è regolata da ciascuno Stato con proprie norme costituzionali. In altri termini, il diritto costituzionale di ciascuno Stato stabilisce fino a che punto l’esecutivo possa concludere un accordo senza ricorrere alla procedura della ratifica. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano appare convincente la tesi di Cassese secondo cui la stipulazione in forma semplificata sarebbe assolutamente da escludere solo quando l’accordo appartenga ad una delle categorie di cui all’art. 80 Cost.

La prassi degli accordi in forma semplificata, che trova giustificazione in motivi di speditezza e praticità corrispondenti alle necessità dei tempi moderni, si è andata estendendo in modo impressionante a partire dal secondo dopoguerra. Trattasi particolarmente degli executive agreements che sono stipulati dal Presidente, non sono sottoposti alla procedura della ratifica ed hanno per oggetto materie tecnico-amministrative.

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