Lo Stato nel senso del diritto internazionale

Lo Stato può essere solo “rilevato” dal diritto internazionale e non certo da esso costituito. La sua esistenza quale soggetto di diritto internazionale è correlata alla nota concezione ternaria dello Stato, un’autorità di governo indipendente che esercita i suoi poteri sulla comunità umana di un determinato territorio. L’ordinamento internazionale prende atto di questo autonomo potere di imperio, territorialmente definiti e costituzionalmente sovrano. A questa entità il diritto internazionale ricollega automaticamente la titolarità di situazioni giuridiche soggettive (attive e passive).

Coerentemente il diritto internazionale esclude la qualità dei soggetti per Stati che non posseggano i requisiti richiesti secondo la concezione ternaria. È il caso dello “Stato fantoccio”, caratterizzato per la sua reale subordinazione ad una potenza esterna (era il caso della Manciuria rispetto alla Cina). In casi dubbi, non potendo configurarsi un tertium genus tra Stato fantoccio è stato nel senso del diritto internazionale, questo sistema giuridico privilegia inevitabilmente gli elementi che evidenziano il carattere indipendente dell’entità considerata.

Il riconoscimento di Stati e di altre entità ad essi assimilabili

Il diritto internazionale non attribuisce la sovranità alle organizzazioni collettive identificate con gli stati e non determina la legittimità del loro ordinamento originario. Si limita a verificare la presenza di tali requisiti nelle organizzazioni collettive ora indicate e, in funzioni di essi, conferisce loro la conseguente personalità giuridica, garantendo una specifica disciplina rivolta proprio a preservare tali caratteristiche ed a renderne compatibile la coesistenza con quelle di ognuno di essi.

Le caratteristiche relative agli elementi costitutivi della personalità giuridica internazionale dello stato giustificano le peculiarità dei contenuti del diritto internazionale e le esigenze in funzioni delle quali esso esiste ed è destinato a produrre i suoi effetti. Tali circostanze rendono il diritto internazionale giuridicamente sovraordinato rispetto agli altri ordinamenti degli stati, ma al tempo stesso non comportano che gli ordinamenti statali debbano considerarsi dipendenti dall’ordinamento internazionale.

Infatti, resta immutata la struttura paritaria dell’ordinamento internazionale la cui caratteristica principale consiste nel garantire autonomia ed indipendenza tra gli stati salvi i condizionamenti reciproci voluti dagli stati stessi. È ben vero però che l’autonomia degli stati tende ad essere progressivamente ridotta dall’evoluzione attuale del diritto internazionale come ad esempio si è riscontrato nella materia della tutela dei diritti dell’uomo. È anche vero che questo accade secondo normative che prevedono modalità attuative contraddittorie rispetto alla tutela dell’indipendenza e della sovranità assoluta degli stati.

Ma è altrettanto vero che tali condizionamenti non pregiudicano il rilievo per cui ogni stato ed ogni corrispondente ordinamento statale devono autolegittimare la propria sovranità ed indipendenza trovando in se stessi la fonte che n’origina l’esistenza al fine di vedersi attribuita la personalità giuridica internazionale ed ottenere la conseguente tutela internazionale delle sue caratteristiche costitutive ora indicate.

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