Si parla di conflitto di leggi con riferimento al possibile contrasto tra le leggi che astrattamente possono essere richiamate per la disciplina di un certo rapporto.

Vi è però anche un conflitto di giurisdizioni, il cui oggetto è costituito essenzialmente da due categorie di norme: quelle che stabiliscono la giurisdizione dello Stato e quelle che disciplinano il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere.

L’unione di queste norme con quelle disposte per la risoluzione dei conflitti di leggi nell’unica disciplina del diritto internazionale privato costituisce un fatto abbastanza recente (in Italia è la conseguenza della legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema di diritto internazionale privato).

In precedenza le norme sulla giurisdizione venivano esaminate quasi esclusivamente nella disciplina del diritto processuale civile. A ciò contribuiva anche il fatto che il criterio fondamentale della giurisdizione era la qualità di cittadino piuttosto che di straniero: un dato di carattere pubblicistico, quindi, che si poneva al di fuori dei concetti privatistici propri del diritto internazionale privato inteso come conflitto di leggi.

Il conflitto di giurisdizioni ha un significato profondamente diverso dal conflitto di leggi. Quest’ultimo ha un carattere che si può dire virtuale perché sorge all’interno di uno Stato e viene comunque sempre risolto dallo Stato (con le norme di diritto internazionale privato). Il conflitto di giurisdizioni invece è effettivo e reale, dal momento che la stessa controversia può essere portata di fronte al giudice di un paese A e al giudice di un paese B.

Può accadere che i due decidano il merito del caso applicando norme differenti, eventualmente per effetto delle norme di diritto internazionale privato proprie di ciascuno di essi.

Per evitare la disseminazione di processi destinati a concludersi in modo discordante, da molto tempo gli Stati si sono impegnati nella elaborazione di convenzioni internazionali che stabiliscono delle norme uniformi di diritto internazionale privato da applicare ai casi aventi rilevanza internazionale.

In astratto, sarebbe possibile anche un altro metodo più radicale consistente nello stabilire per ogni controversia un solo giudice competente. Esso risulta però impossibile all’atto pratico, salvo qualche modestissima eccezione. Una importante eccezione è rappresentata dalla Convenzione di Bruxelles che ha istituito, per talune controversie, la competenza esclusiva del giudice di uno degli Stati contraenti .

Le convenzioni sulla procedura civile internazionale si distinguono in semplici, quando disciplinano soltanto il riconoscimento delle sentenze straniere senza regolare la competenza ad emanarle (o, eventualmente, fissando qualche limite a detta competenza) e doppie quando stabiliscono anche regole di competenza giurisdizionale. Quelle del primo tipo sono assai più numerose.

Quando al conflitto di leggi si aggiunge il conflitto di giurisdizioni, è praticamente impossibile il perseguimento di quella che dovrebbe essere, logicamente, la finalità essenziale delle norme di diritto internazionale privato, cioè l’armonia delle soluzioni nei differenti paesi (finalità che risponde al principio della certezza del diritto).

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento