Occorre adesso chiedersi se esistano norme internazionali generali scritte. Tale problema si pone anzitutto con riguardo alle grandi convenzioni di codificazione promosse dalle Nazioni Unite (trattati multilaterali).

L’art. 13 della Carte delle NU prevede che l’Assemblea generale intraprenda studi e faccia raccomandazioni per incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione. Sulla base di questa disposizione l’Assemblea costituì come proprio organo sussidiario la Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite (1947), avente il compito di provvedere alla preparazione di testi di codificazione delle norme consuetudinarie relative a determinate materie. Tale commissione ha finora predisposto varie convenzioni di codificazione, coprendo quasi tutti i settori del diritto internazionale:

  • la Convenzione di Vienna (1961) sule relazioni ed immunità diplomatiche;
  • quattro Convenzioni di Ginevra (1958) sul diritto del mare;
  • la Convenzione di Vienna (1969) sul diritto dei trattati, ossia sulle norme in tema di formazione, validità ed efficacia dei trattati internazionali;
  • la Convenzione di Vienna (1978) sulla successione degli Stati nei trattati;
  • la Convenzione (2004) sull’immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni.

La Commissione non rappresenta comunque l’unico organismo in seno al quale si predispongono progetti di accordi di codificazione. Al contrario, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha spesso seguito altre strade, convocando conferenze di Stati (es. Convenzione di Montego Bay) o affidando il progetto ad organi secondari (es. Comitato ad hoc incaricato nel 1993 di elaborare una convenzione sulla sicurezza del personale delle NU). Rispetto alle convenzioni progettate dalla Commissione sopracitata la particolarità di queste soluzioni sta nel fatto che il progetto che ne deriva non è il frutto del lavoro di individui che esprimono opinioni personali, ma di soggetti che rappresentano gli Stati e devono seguirne le istruzioni.

Gli accordi di codificazione, in quanto comuni accordi internazionali, vincolano gli Stati contraenti. Ci si chiede tuttavia se essi, proponendosi di codificare il diritto generale, abbiano valore anche per gli Stati non contraenti. A detta del Conforti occorre essere particolarmente cauti nel considerare gli accordi di codificazione come corrispondenti al diritto consuetudinario generale, e questo per tre principali motivi:

  • non è il caso di riporre una completa fiducia nell’opera di codificazione svolta dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite;
  • nelle conferenze indette per esaminare, approvare ed aprire alla ratifica i progetti della Commissione di diritto internazionale, gli Stati cercano di far prevalere le proprie convinzioni personali e di assicurarsi la salvaguardia dei propri interessi;
  • l’art. 13 della Carta delle NU parla non solo di codificazione ma anche di sviluppo progressivo del diritto internazionale, espressione questa spesso invocata per far introdurre norme che in effetti erano abbastanza incerte sul piano del diritto internazionale generale.

Gli accordi di codificazione, in sintesi, vanno considerati alla stregua dei normali accordi internazionali e quindi vincolano solo le parti contraenti. L’accordo di codificazione costituisce un valido punto di partenza per l’interprete che deve ricostruire delle norme generali consuetudinarie. Questo, tuttavia, deve compiere un’ulteriore verifica, restando sempre da dimostrare che le norme contenute nell’accordo corrispondano alla prassi degli Stati

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