Questo atto di concorrenza sleale è un atto che vien posto in essere in un libero mercato di servizi. Questo rapporto per essere valutabile ai sensi della disciplina che studiamo, deve presentare determinate caratteristiche.

Si ha un rapporto di concorrenza quando 2 soggetti offrono su uno stesso mercato beni o servizi idonei a soddisfare anche in modo succedaneo uno stesso bisogno o bisogni simili. A questa definizione di rapporto di concorrenza si è giunti a seguito della valutazione di tutti gli atti posti in essere, sono casi estrapolati dalla dottrina. Pone in essere l’atto di concorrenza sleale il soggetto che ha un rapporto di stretta concorrenza con il danneggiato. La questione non è così pacifica : non ogni attività di un concorrente/imprenditore può essere un rapporto di concorrenza. Certamente l’attività deve riguardare dei beni o dei servizi che siano idonei a soddisfare un medesimo bisogno. Il problema non viene per una stessa tipologia di beni, viene allorchè il soggetto in questione debba essere considerato o meno in concorrenza nei confronti di un concorrente che produce altro. Es attività confusoria: uso un segno distintivo simile ad un altro non registrato. Si può configurare la concorrenza sleale solo se possiamo dire di essere in concorrenza, se i bisogni cioè sono uguali o sono simili. Il problema quindi si pone in caso di bisogno simile e i soggetti in questione lo pongano in un mercato più limitato. Si guarda quindi la tipologia di beni e bisogni che si vogliono soddisfare e si guarda anche la dimensione territoriale del mercato. Quindi bisogna definire in primis quando 2 soggetti sono concorrenti,lo sono quando immettono sullo stesso mercato dei beni o dei servizi idonei a soddisfare un medesimo bisogno o un bisogno simile. Che cosa dice la giurisprudenza?occorre valutare non solo beni simili ma occorre valutare anche la potenzialità del concorrente di soddisfare quel bisogno o un bisogno simile. Quindi il mercato non è solo quella attuale ma è anche quella potenziale. Allora la giurisprudenza dice di valutare sia il mercato attuale che quello potenziale, cioè la capacità in potenza del concorrente di arrivare alla stessa tipologia di beni. Oltre alla tipologia dei beni, occorre valutare il profilo territoriale. Nella definizione di rapporti di concorrenza si parla di medesimo mercato. Anche questo profilo è importante. Quindi una delle prime questioni è valutare se c’è il rapporto di concorrenza. Ma chi sono questi soggetti? Parliamo di imprenditori. Gli atti di concorrenza sleale vengono posti in essere nell’esercizio dell’attività di impresa. C’è il 2082 cc che prende in considerazione la figura dell’imprenditore, ma la nozione che dobbiamo considerare di imprenditore è un po’ più vasta. Sempre per evoluzione giurisprudenziale, i soggetti che possono porre in essere un’attività di concorrenza sleale possono essere anche soggetti diversi. Per es una questione dibattuta in giurisprudenza è quella di assimibilità del concetto di imprenditore con quello di libero professionista. Il libero professionista sfugge all’inserimento della categoria dell’imprenditore, salve le limitate ipotesi del 2238, cioè che la sua attività rappresenti un elemento di esercizio dell’attività d’impresa. È assoggettabile alla disciplina agli atti di concorrenza sleale anche il libero professionista. Lo stesso dicasi per gli enti economici, cioè tra i soggetti che possono porre atti di concorrenza sleale. Una questione dibattuta riguarda le società in liquidazione. Per dare una risposta, occorre stabilire se permane in capo a questa impresa una residua attività imprenditoriale, cioè occorre stabilire se l’attività da considerare è solo una attività di smobilizzo dei beni oppure permane una attività potenzialmente nociva, in grado di porsi in concorrenza sleale. Lo stesso dicasi per la società fallita, perché se a seguito dell’istanza fallimentare viene concessa un’attività provvisoria, potrà comunque essere considerata attività potenzialmente lesiva. Chiaramente quando diciamo l’imprenditore, si può considerare che non agisca da solo, può essere a capo di una impresa collettiva, può avere alle sue dipendenze dei preposti, degli institori che pongano atti per suo conto. L’attività del dipendente può essere considerata attività di concorrenza, ma chi ne risponde?dipende anche dalla mansione svolta dal dipendente. E il consulente? In questo caso, il consulente che pone per conto dell’imprenditore può essere considerata attività concorrente all’imprenditore pur se è autonomo e non dipendente? Si perché agisce per conto, è una dipendenza funzionale. Ne risponde in solido valutando il grado di autonomia. Vi possono essere altre variabili. Es rapporti tra grossisti-dettaglianti/distributori. Parliamo di uno stesso bene, stesso mercato due soggetti potenziali che sono in un rapporto di concorrenza.

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