Il soggetto che vuole avere tutela a livello internazionale può ricorrere alla Convenzione dell’Unione di Parigi e agli accordi successivi che hanno istituito un Ufficio Internazionale per la Proprietà dei Marchi con sede a Ginevra. Si prevede una forma di tutela uniforme per tutti i paesi aderenti alla convenzione. Il soggetto che vuole tutelarsi a livello internazionale fa richiesta di registrazione all’ufficio di Ginevra. Il titolare del marchio internazionale sarà tutelato in base alle regolamentazioni dei singoli ordinamenti aderenti. Non vi è una disciplina unitaria della tutela del marchio. Colui che chiede tutela riceverà una tutela in base alla disciplina del singolo stato aderente.

A livello comunitario si è data una disciplina unica → disciplina del marchio comunitarioReg. 207/2009. Il marchio viene registrato nell’ufficio di Alicante → UAMI: Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno. La disciplina è molto simile a quella italiana. Prevede gli stessi requisiti di registrazione, stessi requisiti di validità, e le forme di tutela sono le stesse, e le stesse forme di invalidità.

La differenza tra marchio comunitario e marchio italiano sta nel procedimento di registrazione. Questo perché il soggetto che vuole registrare marchio comunitario presenta la domanda all’UAMI e questo ufficio non valuta solo i vari requisiti, ma fa anche una valutazione delle anteriorità: valuta se quel marchio sia o meno nuovo. Richiede inoltre agli ordinamenti disponibili, di fare una valutazione di anteriorità nei singoli ordinamenti. La tutela garantisce ad un livello molto alto che il marchio sia valido → il soggetto che registra un marchio comunitario è sicuro da possibili azioni per contraffazione da parte di terzi che intendano dimostrare di avere marchio simile o identico precedentemente registrato. In Italia questo non succede perché l’UIBM non fa valutazione di anteriorità.

[Parentesi sui marchi di fatto: può essere che un marchio non venga registrato, semplicemente perché il titolare non ha interesse alla registrazione. Ma questo marchio di fatto è tutelato? E se sì in che modo? La tutela è duplice: da una parte il marchio di fatto è tutelato dalle norme sulla concorrenza sleale. Il marchio di fatto è preso in considerazione genericamente anche dal Codice per la Prop. Ind. Che agli artt. 1 e 2 prende in considerazione anche i segni distintivi diversi dal marchio registrato → la tutela viene data anche ai segni distintivi diversi dal marchio registrato. La tutela del marchio di fatto è molto limitata, sicuramente inferiore a quella data dalla registrazione. Il marchio di fatto è tutelato solo se utilizzato e l’utilizzo deve essere notorio, il prodotto deve essere noto, altrimenti non si può tutelare il preuso. Ex art. 2571 c.c., il preuso che comporti notorietà impedisce di registrare il marchio successivo. Si è parlato anche di preuso locale che non è tale da impedire il marchio successivo come nuovo.]

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