È tutelato limitatamente ai prodotti da lui indicati in sede di domanda di registrazione del marchio. La tutela è relativa a quel prodotto, ma se non si parla di marchio notorio la tutela è limitata al prodotto indicato. Se non si tratta di un marchio notorio, potrà essere tutelato nei confronti di un latro imprenditore che usa lo stesso marchio per lo stesso prodotto o simili. Ciò significa che nessun altro imprenditore potrà usare quel marchio notorio per contrassegnare dei prodotti differenti dalla richiesta (principio della relatività della tutela). Art 7 del codice della proprietà industriale. Parla ciò che di può essere registrato, contiene una elencazione di segni che possono essere registrati. Vi elenca i segni che possono essere registrati e da tutto un elenco di elementi che sono considerati rappresentati graficamente. Sono registrabili le parole, i suoni, i colori, le figure, le forme del prodotto od ella sua confezione e altri elementi purché suscettibili di essere rappresentati graficamente. Qui interviene molto la fantasia dei pubblicitari che possono contrassegnare quel servizio con fattispecie diverse. Soffermiamoci sulla forma del prodotto. Il concetto di forma lo abbiamo già trovato tutelato da altre parti: dobbiamo combinare la tutela. Il dato da cui si parte è questo: è registrabile come marchio la forma del prodotto o la confezione. È proprio un segno distintivo la forma del prodotto. La tutela fornita dalla registrazione del marchio è una tutela che vale per 10 anni ed è rinnovabile. In quanto tendenzialmente perpetua è una tutela eccessiva per talune ipotesi di forme che sono particolarmente importanti e che si trovano riunite all’art 9. L’art 9 dice non sono registrabili come marchi le forme necessarie per ottenere un certo risultato tecnico. L’altra ipotesi è quella della forma in grado di dare un valore sostanziale al prodotto. La terza ipotesi è data dalla forma che coincide con la natura stessa del prodotto. Sono tre ipotesi in cui no è possibile registrare il marchio di fondo. Quando si parla di forma del prodotto in grado di registrare un certo risultato tecnico si tratta di una forma utile: se ricordiamo, sono quelle particolare forme/ modelli di utilità che abbiamo imparato a conoscere parlando di brevetti per modelli di utilità. Sono quelle innovazioni che riguardano la forma o dei requisiti di utilità, sono forme funzionali che sono tutelate per un numero limitato di anni non rinnovabili. Ora è necessario che ci sia una certa originalità, non si può brevettare una invenzione banale, devono avere un di più qualitativo. Scorporiamo i modelli brevettabili di utilità. Lo sono sicuramente le forme utili e originali. Laddove una forma sia utile ma non originale, la stessa non sarà brevettabile e in quanto tale potrà essere registrata come marchio di forma. Laddove l’originarietà non sussista la registriamo come marchio di forma. Lo stesso vale per la seconda ipotesi: non sono registrabili le forme che danno un valore sostanziale al prodotto. Qui, gli interpreti dicono che sono delle forme così rilevanti dal pdv estetico da convogliare necessariamente le scelte del consumatore. Per chiarire il concetto, dobbiamo introdurre la disciplina della registrazione dei disegni. Un tempo erano disegni ornamentali: sono una serie di disegni, di forme che recano un vantaggio estetico, non funzionale ma estetico. Per questi disegni (che devono avere carattere individuale) è data una tutela a parte rappresentata dalla registrazione dei modelli e dei disegni e questa registrazione da una tutela ulteriore in realtà accomunabile alla registrazione del marchio. Anche qui parliamo di disegni e forme che hanno un quid pluris dal pdv estetico. La forma che da un valore sostanziale al prodotto non è registrabile come marchio. La terza ipotesi è quella forma che rappresenta la forma stessa del prodotto: se non è rielaborata artisticamente non la potrò registrare come forma. Tornando alla descrizione dall’art 7 dobbiamo espungere dal concetto di forma registrabile queste tre ipotesi che non sono registrabili.

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