• per alcune confessioni (es. ebraismo) l’alimentazione costituisce un atto a contenuto religioso nel compimento del quale secondo le prescrizioni della fede si esprime la coerenza del credente alle proprie convinzioni. Il rispetto delle prescrizioni alimentari di carattere religioso, comunque, si impone non solo nelle comunità separate (es. carceri, ospedali), ma anche in altre strutture comunitarie (es. mense), nelle quali i cives fideles possono trovarsi in difficoltà per l’osservanza delle prescrizioni alimentari della loro fede;
  • alcune comunità utilizzano particolari capi di abbigliamento, ai quali viene riconosciuta una forte valenza identitaria. Dovendo necessariamente tener distinto l’utilizzo dello chador da quello del burka, imposto dai Talebani alle donne afgane come simbolo evocativo di una minorità femminile, si può osservare in proposito che la Risoluzione del Parlamento europeo sulle donne e il fondamentalismo (2002) ha affermato che i diritti della donna sanciti dai trattati e dalle convenzioni internazionali non possono essere limitati o trasgrediti con il pretesto di interpretazioni religiose, di tradizioni culturali, di costumi o di legislazioni ;
  • una violazione dei diritti fondamentali della donna è particolarmente palese per pratiche lesive del diritto alla salute (es. infibulazione, clitoridectomia). Al fine di contrastare tali pratiche di mutilazioni sessuali femminili la l. n. 7 del 2006 ha introdotto l’art. 583 bis c.p., il quale punisce con la reclusione da quattro a dodici anni chiunque in assenza di esigenze terapeutiche cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili .

Una posizione non analoga è stata assunta nei confronti della circoncisione maschile, che è stata ritenuta lecita per le sue specifiche caratteristiche di carattere terapeutico o profilattico , purché sia eseguita nel pieno rispetto di tutte le usuali norme di igiene e asepsi e sia posto in essere da un medico.

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